Ragionevole dubbio : i limiti della valutazione di legittimità

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La sentenza della Corte di Cassazione in commento richiama i principi in tema di ragionevole dubbio e dei limiti del giudicato di legittimità con riferimento a quel principio.

In particolare, la Suprema Corte ha ricordato che

“secondo l’orientamento di legittimità, la regola di giudizio compendiata nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio” rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017 Rv. 270108 – 01)”.

Ancora, proseguendo nel valutare il sindacato del vizio di motivazione, ha ribadito che

“il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428)”.

Cassazione Penale 19137 del 15.05.2024

22 maggio 2024

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