La sentenza della Corte di giustizia UE si esprime sul tela dell’accesso ai tabulati telefonici per reati manifestamente non gravi.
Il principio espresso è che il giudice nazionale può negare l’accesso ai dati relativi al traffico o all’ubicazione, se quest’ultimo è richiesto nell’ambito di un’indagine vertente su un reato manifestamente non grave, alla luce delle condizioni sociali esistenti nello Stato membro interessato.
Il caso trae origine da due denunce sporte per reati di furto di telefono cellulare, a seguito delle quali il Pubblico Ministero di Bolzano avviava, ai sensi degli articoli 624 e 625 del codice penale, due procedimenti penali a carico di ignoti per reati di furto aggravato.
Al fine di identificare gli autori di tali furti, lo stesso PM, ai sensi dell’articolo 132, comma 3, D.Lgs. n. 196/2003, chiedeva al Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano, giudice del rinvio, l’autorizzazione ad acquisire presso tutte le compagnie telefoniche i tabulati telefonici dei telefoni rubati.
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Il GIP proponeva rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia al fine di verificare se il diritto dell’Unione Europea in punto di riservatezza fosse ostativo all’autorizzazione in oggetto.
Difatti, il giudice aveva motivo di dubitare che l’art. 132, comma 3, del D.Lgs. n. 196/2003, confliggesse con l’art. 15, paragrafo 1 della direttiva 2002/58, come interpretata dalla Corte di Giustizia con la sentenza 2 marzo 2021, Prokuratuur (Condizioni di accesso ai dati relativi alle comunicazioni elettroniche) (C‑746/18, EU:C:2021:152).
Sul punto si precisa che, ai sensi del punto 45 della succitata sentenza, disposizioni nazionali che consentono l’accesso di autorità pubbliche ai tabulati telefonici, comprendenti un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all’ubicazione, idonei a permettere di trarre precise conclusioni sulla vita privata dell’utente interessato, sono giustificabili – tenuto conto del principio di proporzionalità previsto all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta e della gravità dell’ingerenza nei diritti fondamentali alla vita privata, alla protezione dei dati a carattere personale e alla libertà di espressione e d’informazione, quali garantiti, rispettivamente, dagli articoli 7, 8 e 11 della Carta – solamente quando sono destinate a perseguire reati gravi, quali gravi minacce alla sicurezza pubblica, intesa quale quella dello Stato, e altre gravi forme di criminalità.
In tale contesto, prosegue il giudice, il legislatore italiano ha modificato l’articolo 132, comma 3, del D.Lgs. n. 196/2003, al fine di qualificare come reati gravi, per i quali sono acquisibili i tabulati telefonici, i reati che la legge punisce con la pena della reclusione «non inferiore nel massimo a tre anni».
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A tal proposito con il rinvio pregiudiziale, il GIP evidenzia che la predetta soglia dei tre anni, a partire dalla quale la massima pena reclusiva con la quale è punito un reato giustifica che quest’ultimo possa dar luogo alla comunicazione di tabulati telefonici alle autorità pubbliche, è tale che detti tabulati potrebbero essere comunicati a queste ultime per perseguire reati che destano solo scarso allarme sociale e che sono puniti solo a querela di parte, in particolare i furti di scarso valore come i furti di telefono cellulare o di bicicletta.
Ne discende che la disposizione nazionale in questione viola il principio di proporzionalità di cui all’art. 52, paragrafo 1, della Carta, il quale impone un bilanciamento tra la gravità del reato perseguito e i diritti fondamentali che si sacrificano per il suo perseguimento.
Tale principio osterebbe infatti a che una lesione dei diritti fondamentali garantiti dagli artt. 7, 8 e 11 della Carta sia giustificata al fine di perseguire un reato quale il furto.
Il giudice del rinvio precisa altresì che i giudici italiani dispongono di un margine di discrezionalità molto limitato per negare l’autorizzazione all’acquisizione dei tabulati telefonici, poiché, ai sensi della disposizione in questione, l’autorizzazione deve essere rilasciata in presenza di “sufficienti indizi di reati” e se i dati richiesti sono “rilevanti ai fini dell’accertamento del reato”.
Gli stessi giudici non disporrebbero dunque di alcun margine valutativo in ordine alla concreta gravità del reato oggetto dell’indagine.
Tale valutazione sarebbe stata effettuata una volta per tutte dal legislatore italiano quando ha stabilito che l’autorizzazione all’acquisizione dei dati dovesse essere rilasciata, in particolare, per tutti i reati punibili con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni.
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Secondo i giudici europei le previsioni della Carta che regolano la materia (art. 15, paragrafo 1, letto alla luce degli artt. 7, 8 e 11, nonché l’art. 52, paragrafo 1 della Carta) ostano a misure legislative che prevedevano la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e di dati relativi all’ubicazione.
Ed invero, il pubblico ministero ha chiesto l’autorizzazione ad acquisire tutti i dati in possesso delle compagnie telefoniche.
Si evidenzia in tal senso che, la citata decisione europea, dopo aver sottolineato che con una indifferenziata attività di conoscenza dei dati – seppur limitata a brevi periodi – si incide sulla vita privata delle persone ha, tuttavia, affermato che, fermo restando che l’accesso, salvi i casi di urgenza, sia subordinato ad un controllo preventivo effettuato da un giudice, in presenza di “sufficienti motivi di reato” e di dati “rilevati per l’accertamento”, debba riguardare “fatti gravi”.
Per tale aspetto i giudici di Lussemburgo precisano che gli Stati membri non possono snaturare la nozione di “reato grave” e, per estensione, quella di “grave criminalità”, includendovi, ai fini dell’applicazione di tale art. 15, paragrafo 1, reati che manifestamente non sono gravi, alla luce delle condizioni sociali esistenti nello Stato membro interessato, sebbene il legislatore di tale Stato membro abbia previsto di punirli con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni.
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Secondo quanto sostenuto dalla Corte, una soglia fissata con riferimento alla pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni non appare, al riguardo, eccessivamente bassa (v., in tal senso, CGUE sentenza 21/6/2022, Ligue des droits humain, C-817/19, EU/C/2022/491, punto 150).
Nel caso di specie risulta evidente che il reato in questione non rientra effettivamente nella criminalità grave.
Alla stregua di quanto precede la Corte di giustizia perviene al principio in base al quale il giudice nazionale può negare l’accesso ai dati relativi al traffico o all’ubicazione, se quest’ultimo è richiesto nell’ambito di un’indagine vertente su un reato manifestamente non grave, alla luce delle condizioni sociali esistenti nello Stato membro interessato.
11 giugno 2024










