CTU contabile e acquisizione di documentazione

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Recensiamo la sentenza della Corte di Cassazione Civile in tema di acquisizione di documentazione nel corso di ctu contabile .

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Nel corso di un giudizio tra una banca e un mutuatario, era stato eccepita l’illegittimità delle somme richieste in pagamento stante la nullità delle condizioni di mutuo applicate dalla banca in violazione delle norme antiusura.

In primo grado era stata disposta una ctu contabile al fine di verificare la correttezza degli interessi applicati e la stessa si era conclusa evidenziando l’applicazione di interessi ultra legali.

Il Tribunale, però, rigettava l’opposizione proposta, non essendo stato prodotto agli atti dall’opponente il contratto di mutuo, compensando tra le parti le spese di lite.

La Corte d’appello confermava la sentenza del giudice di primo grado, in quanto, pur essendo indubbio che nella specie fosse intervenuto un contratto di mutuo, la società appellante, nel contestare la legittimità delle pattuizioni in esso contenute, non lo aveva prodotto.

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La mutuataria proponeva ricorso eccependo che la corte territoriale:

a) ha affermato che essa società non aveva provato il proprio assunto, mentre tale assunto era risultato provato dalla espletata ctu e dalla documentazione in quella sede prodotta (documentazione bancaria e relazione tecnica di parte);

b) ha dichiarato la nullità della ctu senza tener conto del fatto che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, nel caso in cui la parte non riesca a provare il fatto costitutivo della pretesa se non attraverso cognizioni tecniche, il ctu può indagare su fatti che sarebbe stato teoricamente onere della parte interessata dimostrare.

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Il ricorso è stato accolto.

La Corte di Cassazione ha ricordato che le Sezioni Unite hanno di recente spiegato (SU n. 3086/2022, punto 32) che

“In materia di esame contabile ai sensi dell’art. 198 c.p.c. il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni”.

Nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, la successiva giurisprudenza a sezioni semplici (cfr. Cass. n. 1763/2024) ha ribadito che:

“In tema di consulenza tecnica contabile ex art. 198 c.p.c., l’acquisizione, da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodotti dalle parti, possibile anche se volta a provare fatti principali e non meramente accessori, necessita del consenso espresso, tacito o per facta concludentia, delle parti stesse, insufficiente rivelandosi quello eventualmente desumibile dalla condotta tenuta, nel corso delle operazioni peritali, dai loro consulenti, essendo questi ultimi privi del potere di impegnare le prime su questioni diverse da quelle inerenti alle indagini tecniche svolte dal consulente di ufficio”.

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Nel caso di specie, alla luce della formulazione letterale della disposizione di cui all’art. 198 c.p.c. e del principio affermato dalle Sezioni Unite, la corte territoriale ha deciso in modo non conforme a diritto nella parte in cui:

  • ha dichiarato la nullità (e quindi la inutilizzabilità) della ctu contabile , ben potendo il tecnico incaricato acquisire il contratto di mutuo, sia per la natura complessivamente definibile come contabile dell’accertamento tecnico commessogli, sia perché si trattava di documento che era stato a lui trasmesso a mezzo pec dallo stesso legale della banca e quindi dall’avversario della parte normalmente onerata, senza incorrere in alcuna violazione del principio dispositivo;
  • non ha disposto la remissione della causa sul ruolo per convocazione del nominato ctu e per acquisizione del contratto di mutuo, che era stato dallo stesso utilizzato, nel contraddittorio delle parti, nel corso delle operazioni peritali, ma che poi non era stato allegato alla relazione conclusiva evidentemente sul presupposto che non fosse stato versato dalla parte originariamente onerata.

Cassazione Civile 16012 del 12.06.2024

20 giugno 2024

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