La Corte di Cassazione penale, in tema di estradizione per l’estero , è intervenuta analizzando il rapporto che esiste tra Stato richiesto, cittadino estradando di altra nazionalità europea e Stato UE del cittadino.
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte di appello di Roma che dichiarava la sussistenza delle condizioni per l’estradizione per l’estero del ricorrente verso gli Stati Uniti, in tal modo accogliendo la richiesta di consegna avanzata in relazione al reato di sottrazione di minore, sulla base del Trattato in materia di estradizione fra l’Italia e l’USA.
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Avverso tale sentenza, il ricorrente proponeva un unico motivo di ricorso per violazione di legge, rappresentando di essere cittadino francese e dolendosi dell’omessa comunicazione della procedura di estradizione alla Francia quale Stato membro dell’Unione europea, con conseguente lesione delle prerogative collegate alla cittadinanza.
Dopo aver richiamato la sentenza della CGUE C-182/15 del 2016, Petruhhin, e le successive conformi, sosteneva la difesa che l’obbligo di comunicazione della procedura di estradizione è direttamente collegato alla previsione, secondo normativa francese, del divieto di estradizione del cittadino.
L’omesso adempimento della comunicazione avrebbe impedito allo Stato francese di avanzare un’eventuale richiesta di consegna dell’estradando, al fine di negare il successivo trasferimento allo Stato terzo, in applicazione del richiamato divieto.
Il ricorrente censurava, pertanto, la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che il meccanismo di notifica, delineato dalla summenzionata sentenza, debba applicarsi nel solo caso in cui lo Stato richiesto opponga l’eccezione relativa alla cittadinanza e non anche, come nella fattispecie in esame, nell’ipotesi inversa, in cui la suddetta eccezione è prevista nell’ordinamento dello Stato di cittadinanza dell’estradando e non in quello dello Stato richiesto di provvedere alla consegna.
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Il ricorso è stato accolto.
Preliminarmente la Corte osserva che, nel caso di specie, è incontroverso che l’art. 4 del Trattato di estradizione Italia-Stati Uniti del 13 ottobre 1983 stabilisce che non può rifiutarsi l’estradizione di una persona solo perché questa è cittadina della Parte richiesta.
Si precisa, poi, come l’Accordo estradizionale tra l’Unione europea e gli Stati Uniti del 23 giugno 2003 (ratificato dall’Italia con legge 16 marzo 2009, n.25), integrativo di quello nazionale, non contiene alcuna eccezione alla consegna basata sulla cittadinanza comunitaria dell’estradando.
Tuttavia, rileva la Corte, ben diversa è, invece, la corrispondente disciplina francese, lì dove il codice di procedura penale stabilisce che l’estradizione non può essere accordata quando la persona richiesta ha la cittadinanza francese.
Analoga previsione è contenuta nel Trattato di estradizione Francia-Stati Uniti del 23 aprile 1996.
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Sulla base di tale quadro normativo la stessa Corte ritiene innegabile che il ricorrente – ove fosse stato raggiunto dalla richiesta di estradizione nel suo Stato di cittadinanza – avrebbe goduto del richiamato motivo ostativo alla consegna.
Viceversa, per il sol fatto di essersi trovato in Italia, analoga garanzia, pur direttamente connessa allo status di cittadino francese, non è immediatamente applicabile, posto che la domanda di estradizione deve essere valutata sulla base della diversa normativa italiana.
Ne discende la necessaria verifica della compatibilità delle conseguenze discriminatorie e limitative del diritto alla libera circolazione, potenzialmente contrarie alle previsioni contenute negli artt. 18 e 21 TFUE.
Le stesse disposizioni, secondo quanto delineato dalla citata sentenza Petruhhin, devono essere interpretate nel senso che uno Stato membro dell’Unione europea, a fronte di una domanda di estradizione presentata da uno Stato terzo riguardante un cittadino di altro Stato membro dell’UE, è tenuto ad avviare una procedura di consultazione con lo Stato membro di appartenenza del cittadino europeo, dando a tale Stato la possibilità di perseguire penalmente il proprio cittadino con l’emissione di un mandato d’arresto europeo.
In quest’ottica, l’obbligo di comunicazione della pendenza della richiesta di estradizione è essenzialmente finalizzata a consentire allo Stato di cittadinanza dell’estradando di richiederne la consegna, sulla base della normativa in tema di mandato d’arresto europeo, per esercitare l’azione penale in relazione al medesimo reato per il quale la consegna è stata richiesta da parte dello Stato terzo.
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La Corte precisa che, prima di estradare un cittadino dell’Unione, lo Stato membro destinatario della domanda di estradizione deve porre lo Stato membro di cittadinanza in grado di chiederne la consegna nell’ambito di un mandato d’arresto europeo.
Tale principio, interpretato nella sua massima estensione, deve ritenersi applicabile anche nel caso in esame nel quale lo Stato membro richiesto non preveda l’eccezione della cittadinanza in ambito estradizionale, mentre tale garanzia è stabilita dalla diversa legislazione nazionale dello Stato membro del quale è cittadino l’estradando.
Omettendo l’informativa allo Stato membro di cui l’estradando è cittadino, difatti, si determinerebbe un’indiretta compromissione della libertà della circolazione, nella misura in cui l’esercizio di tale diritto si traduce in una implicita e necessaria rinuncia ad un diritto connesso allo status di cittadino francese.
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Si evidenzia poi che, la necessità di instaurare tale procedura informativa deriva dall’esigenza di garantire, in condizioni di parità rispetto al cittadino italiano, la verifica dell’eventuale esercizio dell’azione penale nello Stato di cittadinanza.
In base all’art. 7 del Trattato di estradizione Italia-Stati Uniti, infatti, l’estradizione per l’estero può essere rifiutata se la persona richiesta è sottoposta a procedimento, per gli stessi fatti, dallo Stato che dovrebbe provvedere alla consegna.
Analoga garanzia non potrebbe esser fatta valere dal cittadino di altro Stato membro, posto che l’autorità italiana – ove non provvedesse ad informare lo Stato di cittadinanza dell’estradando, non potrebbe conoscere l’eventuale instaurazione del procedimento per i medesimi fatti, il che determinerebbe una disparità di trattamento tra cittadino italiano e cittadino di altro Stato membro.
Alla stregua di quanto illustrato si perviene al principio in base al quale, in tema di estradizione per l’estero, ove questa riguardi un cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea, lo Stato membro richiesto è tenuto ad informare lo Stato rispetto al quale sussiste la cittadinanza dell’estradando anche nel caso in cui solo il diritto nazionale dello stesso preveda la cittadinanza quale causa ostativa alla consegna, onde consentirgli di chiederla, eventualmente, a sua volta con mandato di arresto europeo, al fine di esercitare l’azione penale per il medesimo fatto.
Per le ragioni che precedono la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata.
Cassazione Penale 21955 del 31.05.2024
21 giugno 2024










