Giudizio di revisione e valutazione manifesta infondatezza

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Recensiamo la sentenza della Corte di Cassazione su un noto caso in tema di giudizio di revisione e valutazione manifesta infondatezza .

Il caso in questione riguarda la condanna di Lavitola per un presunto tentativo di estorsione in danno di Silvio Berlusconi.

Lavitola ha impugnato l’ordinanza della Corte di appello che ha dichiarato inammissibile la sua istanza di revisione della sentenza di condanna per il delitto di tentata estorsione in danno di Silvio Berlusconi, emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari, confermata dalla Corte di appello e divenuta irrevocabile a seguito di sentenza della Corte di cassazione che ne aveva dichiarato inammissibile il ricorso.

La prova nuova, posta a fondamento dell’istanza, è rappresentata dalle informazioni testimoniali rese da Berlusconi al difensore di Lavitola il 10 febbraio 2023, a norma dell’art. 391-bis, cod. proc. pen., con cui il primo oltre a confermare di aver ricevuto una richiesta di denaro da Lavitola, tramite una terza persona, tuttavia per ragioni del tutto lecite, ed altresì di non aver mai da lui subìto minacce neppure implicite, ha dichiarato — per quanto di specifico interesse ai fini del presente giudizio — di non aver mai ricevuto un telefax con il quale Lavitola, allora latitante in Argentina nell’ambito di un processo che lo vedeva coindagato di Berlusconi, aveva trasmesso a quest’ultimo la copia del biglietto aereo con cui, di lì a pochi giorni, sarebbe rientrato in Italia, con l’annotazione a margine di una frase gravemente ed indiscutibilmente minacciosa.

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La Corte d’appello ha ritenuto inammissibile tale richiesta, ritenendo le dichiarazioni di Berlusconi prive del carattere della decisività ai fini di un giudizio assolutorio del Lavitola, perché il fatto storico dell’avvenuta minaccia era stato dimostrato da una pluralità di prove e perché — come affermato dalla sentenza definitiva della Corte di cassazione — è irrilevante, ai fini della integrazione di un tentativo di estorsione, che le minacce pervengano al destinatario.

L’interessato ha proposto ricorso per Cassazione.

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La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso evidenziando innanzitutto che il preliminare giudizio di ammissibilità della richiesta di revisione, ex art. 634, cod. proc. pen., individua il discrimine nella “manifesta infondatezza” della stessa.

Tale situazione ricorre soltanto allorquando l’istanza:

. o non sia fondata sull’acquisizione di nuovi elementi di fatto, bensì su una diversa valutazione di prove già conosciute ed esaminate nel giudizio;

. oppure quando essa adduca prove, pur formalmente nuove, ma che si presentano inidonee ictu oculi a determinare un effetto demolitorio del giudicato.

In sostanza, quando, cioè, le ragioni poste a suo fondamento risultano, all’evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l’esito del giudizio, rimanendo perciò del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l’effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio (tra altre, Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Martinelli, Rv. 281422; Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, Di Stefano, Rv. 271071).

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Nel compiere tale giudizio, dunque, la Corte di appello ha un potere-dovere di valutazione limitato, anche nel merito, in ordine all’oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente a dar luogo ad una necessaria pronuncia di proscioglimento.

Per cui, se è legittima una verifica prognostica sul grado di affidabilità e di conferenza dei nova, è necessario, tuttavia, che essa non si traduca in indebite anticipazioni del giudizio di merito (Sez. 5, n. 36718 del 04/05/2017, Aurichella, Rv. 271306).

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Nella fattispecie in esame, la Corte di appello ha correttamente individuato gli appena citati princìpi regolatori della materia, ma non ne ha fatto un’applicazione corretta.

La valutazione sulla manifesta infondatezza o meno della nuova prova, nei termini sopra richiamati, non può prescindere anzitutto dal tipo e dall’oggetto di essa.

Diverso, infatti, almeno in linea tendenziale, è il “peso” che possono avere una prova dichiarativa ed una scientifica, come pure quella che contraddica uno degli elementi indiziari valorizzati nella sentenza di condanna oppure una prova c.d. “diretta”, quella, cioè, che riguardi specificamente la condotta delittuosa, ovvero, ancora, la dichiarazione che provenga da un testimone generico e quella della vittima del reato.

Nell’ipotesi in rassegna, dunque, indiscussa la novità delle dichiarazioni della vittima con riferimento alla mancata ricezione del telefax dell’imputato e alla motivazione della richiesta di danaro da quest’ultimo rivoltagli, deve rilevarsi come tale prova nuova, per un verso, provenga direttamente dalla persona offesa dal reato e, per l’altro, riguardi il nucleo centrale dell’accusa, ovvero la causale estorsiva o meno della richiesta, e non soltanto il tema della ricezione o meno di quest’ultima da parte della vittima, che la Corte d’appello ha ritenuto essere stato già trattato e risolto dalla sentenza di condanna.

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In tema di giudizio di revisione e valutazione manifesta infondatezza , in presenza, allora, di una fonte informativa diretta e qualificata, come la persona offesa dal reato, nonché di un oggetto immediatamente attinente al fatto integrante il reato, debbono escludersi la palese inaffidabilità e l’obiettiva inconferenza della nuova prova, che ne determinano la “manifesta” infondatezza ai fini della revisione del giudicato, salvo il caso limite di asserzioni obiettivamente irragionevoli od incontrovertibilmente smentite dalle prove già valutate in sentenza, che non può ravvisarsi nell’ipotesi in rassegna.

In ragione di quanto sin qui evidenziato, ed impregiudicata rimanendo, la diversa ed assai più stringente valutazione, da parte della Corte d’appello, sulla capacità di quelle dichiarazioni della vittima di sovvertire il giudicato, si rende necessario annullare l’ordinanza impugnata e dar seguito al giudizio di revisione, rinviando a tal fine alla Corte di appello di Perugia, giudice competente in base agli artt. 11 e 634, comma 2, cod. proc. pen..

Cassazione Penale 23611 del 12.06.2024

24 giugno 2024

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