La sentenza della Corte di Cassazione penale affronta il tema della valutazione della diffamazione in esposto al Consiglio dell’Ordine.
Il Tribunale, quale giudice d’appello avverso la sentenza di condanna resa dal Giudice di pace nei confronti del ricorrente per il delitto di diffamazione commesso ai danni di un avvocato e del suo assistito, in parziale riforma della sentenza, ha assolto l’imputato dal reato commesso in danno di quest’ultimo e ha confermato nel resto la sentenza impugnata.
I fatti riguardano il contenuto di un esposto inviato al Consiglio dell’Ordine per la trasmissione al Consiglio Distrettuale di disciplina con il quale l’imputato, avvocato, attribuiva al collega e al suo assistito, di aver formulato «in altri procedimenti connessi […] eccezioni palesemente temerarie e prodotto prove di dubbia provenienza, perseguendo, suggerendo o favorendo condotte che si ritengono di tutto illecite».
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Ricorre per Cassazione l’avvocato imputato eccependo, tra l’altro:
. che la frase incriminata non avrebbe un oggettivo e intrinseco carattere offensivo in quanto essa integra l’oggetto dell’esposto ed è destinata naturalmente a evidenziare circostanze meritevoli di valutazione da parte dell’organo disciplinare;
. che le conformi decisioni di merito, sarebbero contraddittorie in quanto, per un lato, hanno escluso il reato nei confronti del cliente e, per altro lato, invece, l’hanno ritenuto configurabile nei confronti del suo avvocato nonostante l’identità della frase incriminata diretta a entrambi;
. che ambedue le sentenze hanno ricondotto l’offensività delle espressioni incriminate esclusivamente alla loro asserita genericità senza considerare che esse andavano valutate nel più ampio contesto dell’intero esposto e messe in correlazione con i precedenti esposti richiamati nelle premesse dell’atto;
. che era stata del tutto tralasciata la considerazione che un esposto disciplinare, tanto più se relativo a vicende ancora in corso, può essere sempre integrato dall’esponente ed approfondito anche d’ufficio dall’autorità disciplinare.
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Il ricorso è stato accolto.
La Cassazione ha ritenuto che le dichiarazioni dell’imputato, tenuto conto del contesto nel quale sono state rese, della finalità che le ha caratterizzate, del loro tenore, non siano caratterizzate dal contenuto offensivo che è elemento costitutivo del reato di diffamazione.
Ed invero, l’imputato si è limitato alla presentazione di un “esposto” e, cioè, di uno scritto, inviato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per la trasmissione al competente Consiglio distrettuale di disciplina, con cui ha portato a conoscenza degli organi competenti determinati fatti perché venissero, se del caso, ove ravvisati degli illeciti disciplinari, adottati i provvedimenti di competenza.
Con l’esposto in questione, in altri termini, l’imputato si è limitato soltanto a segnalare nella sede propria dei comportamenti del collega antagonista, attuati in cause civili ben identificate e ritenuti deontologicamente non commendevoli.
L’imputato, in altri termini, ha espresso liberamente – già con la copertura prevista dall’art. 21 Cost. – una sua opinione, fondata su fatti circostanziati e documentati.
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La Suprema Corte osserva che l’esposto inviato al Consiglio dell’Ordine tende inevitabilmente ad individuare degli scenari deontologici essendo ovvio che intanto si presenta un esposto in quanto il comportamento denunciato viene ritenuto deontologicamente scorretto.
Ove si ragionasse diversamente, si verrebbe a negare la stessa possibilità di esercitare il diritto di presentare esposti o comunque di adire l’organo disciplinare per veder accertato un illecito disciplinare.
La sentenza d’appello impugnata individua il «nucleo della condotta penalmente rilevante» nella frase con cui, facendo riferimento ad altri procedimenti connessi a quello principale si afferma «sono state formulate eccezioni palesemente temerarie, prodotte prove di dubbia provenienza, perseguendo, suggerendo o favorendo condotte che si ritengono del tutto illecite».
Il Tribunale osserva che le espressioni adoperate sono rispettose del limite della continenza espositiva, ma proprio perché generiche ne rivelano «il carattere non funzionale al vaglio deontologico ma piuttosto orientato a finalità diffamatoria».
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La natura diffamatoria dell’esposto è quindi ricondotta nella sentenza del Giudice d’appello — conforme in parte qua a quella di primo grado — alla genericità delle affermazioni contenute nell’esposto, ma così opinando si
mostra innanzitutto di aver dato una lettura del tutto parcellizzata dell’esposto, come peraltro evidenziato dal ricorrente, senza aver riguardo alla concreta articolazione e alla complessiva portata significativa delle frasi incriminate che devono essere lette in uno con l’intero testo in cui sono inserite.
Nell’esposto, infatti, non solo si richiamano e si allegano i precedenti esposti e la documentazione ivi acclusa, ma si prospettano, descrivendoli, i comportamenti che l’esponente ritiene debbano esser valutati dall’organo disciplinare ai fini dell’esercizio del potere che gli compete.
Tale prospettazione è priva, come è giusto che sia, di un connotato categorico, ma si demanda al Consiglio di disciplina la valutazione della stessa.
In conclusione, dunque, non vi è stata diffamazione in esposto al Consiglio dell’Ordine e l’imputato ha legittimamente e civilmente esercitato il diritto che gli compete di esporre il proprio assunto critico all’organo deputato a valutare il rispetto da parte di un avvocato delle regole deontologiche.
Cassazione Penale 23566 del 12.06.2024
19 giugno 2024










