Prescrizione del reato e limiti all’impugnazione

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Recensiamo la Corte di Cassazione penale in tema di impugnazione di una sentenza di primo grado che ha accertato l’intervenuta prescrizione del reato .

La Corte di appello dichiarava inammissibile l’appello proposto nell’interesse dell’imputato avverso la sentenza che aveva dichiarato l’improcedibilità dell’azione penale nei suoi confronti per essersi estinti, per intervenuta prescrizione, i reati ascrittigli.

Secondo il Collegio di secondo grado, infatti, l’appello mancava di specifici motivi a sostegno della prova dell’innocenza dell’imputato, dovendo l’impugnazione contenere, in caso di mancata rinuncia alla prescrizione, l’indicazione di elementi idonei a escludere, in modo evidente e non contestabile, la sussistenza del fatto, la sua commissione da parte dello stesso, la configurabilità dell’elemento soggettivo del reato o di un illecito penale.

Nel caso di specie, infatti, l’atto di appello aveva operato una critica della sentenza attraverso motivi che richiedevano un’approfondita disamina fornendo una lettura alternativa delle prove assunte in dibattimento.

Pertanto, l’atto d’appello doveva ritenersi inammissibile.

L’imputato proponeva ricorso.

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La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, essendosi al cospetto di una causa di estinzione del reato già dichiarata nel giudizio di primo grado, la Corte territoriale avrebbe potuto pronunciare sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto ove avesse riscontrato l’esistenza di circostanze idonee a escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale.

In tali casi, nondimeno, le circostanze devono emergere dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere si sostanzi più in una «constatazione», ossia in una percezione ictu oculi, che in un «apprezzamento», essendo incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 – 01; Sez. 3, n. 6027 del 18/11/2016, dep. 2017, Mazzarol, Rv. 269236 – 01; Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv.259445 – 01).

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Dunque, l’imputato il quale, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga appello avverso sentenza di non doversi procedere per prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della possibilità di ravvisare, in modo evidente e non contestabile, elementi idonei a escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua, la configurabilità dell’elemento soggettivo del reato o di un illecito penale, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 46050 del 28/03/2018, Rv. 274200 — 01).

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Nel caso di specie l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, rilevando che l’atto d’appello aveva svolto una critica radicale della sentenza impugnata articolata in motivi che avrebbero richiesto un’approfondita disamina e fornendo una lettura alternativa delle prove assunte in dibattimento.

A fronte di tale valutazione, il ricorso, senza contestarla, ha dedotto di avere inteso, con l’atto l’appello, offrire prove obiettive e incontestabili dell’impossibilità, per l’imputato, di commettere il reato ascrittogli, con ciò all’evidenza confermando la correttezza della valutazione compiuta dall’ordinanza impugnata in relazione alla impossibilità di ricondurre la valutazione richiesta al giudice a una mera «constatazione» non richiedente alcun accertamento o approfondimento.

Cassazione Penale 22562 del 4.06.2024

25 giugno 2024

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