Rinuncia a comparire in udienza e legittimo impedimento

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La sentenza della Corte di Cassazione penale affronta un caso di rinuncia a comparire in udienza da parte dell’imputato che poi aveva eccepito il legittimo impedimento .

In particolare, nel ricorso per Cassazione, era stato eccepito vizio processuale per omessa traduzione dell’imputato che, nelle more del giudizio, era stato attinto da ulteriore titolo cautelare.

La Cassazione rileva, al riguardo, che l’imputato aveva espressamente rinunciato a comparire alla udienza e, pertanto, si applicano i principi secondo cui l’espressa rinuncia dell’imputato a comparire all’udienza o alle udienze del processo che lo riguarda comporta, ai sensi del combinato disposto degli artt.484 comma 2 bis e 420 quinquies cod.proc.pen., l’inoperatività delle disposizioni sul legittimo impedimento a comparire dello stesso imputato, di cui all’art. 420 ter codice di rito.

Pertanto, in presenza di una dichiarazione dell’imputato detenuto che rifiuta di assistere al processo, diventano irrilevanti le condizioni di salute del prevenuto ovvero altre situazioni che astrattamente avrebbero potuto configurare altrettante ipotesi di un legittimo ed assoluto impedimento dell’imputato a comparire.

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Nel caso di specie, nella decisione del giudice distrettuale non è ravvisabile alcuna violazione delle norme che regolano la materia.

L’imputato che abbia espressamente rinunciato a comparire all’udienza non può poi invocare l’applicazione delle disposizioni sul legittimo impedimento, ancorché sussistano in astratto le condizioni per la loro operatività (Sez.6, n.17137 del 11/04/2013, E, Rv.256248), in quanto gli effetti della rinuncia a comparire in udienza dell’imputato detenuto permangono fino al momento della revoca espressa di tale rinuncia, cioè fino a quando l’interessato non manifesti, nelle forme e nei termini di legge, la volontà di essere nuovamente presente e di mettere nel nulla il suo precedente consenso alla celebrazione dell’udienza in sua assenza e di rendere chiaramente riconoscibili le proprie intenzioni al riguardo, trattandosi di atto personalissimo (Sez.6, n.36708 del 22/07/2015, Piscitelli, Rv.264670), di talchè la eventuale rinuncia a comparire all’udienza da parte dell’imputato detenuto ha efficacia anche per le udienze successive, tanto in caso di costante restrizione in esecuzione del medesimo titolo, quanto nel caso in cui tra le due udienze intervenga una nuova forma di restrizione per altra causa (Sez.4, n.50444 del 10/12/2019, Stafa, Rv.277950).

Cassazione Penale 23650 del 13.06.2024

26 giugno 2024

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