La sentenza della Corte di Cassazione Penale ci consente di tornare sul tema dell’ esame DNA e catena di custodia dei reperti.
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La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta nei confronti dell’imputato confermando la sua condanna per il delitto di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose e dall’aver cagionato un danno di rilevante gravità, oltre che dalla recidiva reiterata specifica infraquinquennale.
La prova principale del processo è rappresentata dalle tracce ematiche ritrovate sulla scena del crimine, risultate compatibili, a seguito di esame DNA, con il DNA dell’imputato profilato alla banca dati delle forze di polizia.
Propone ricorso l’imputato osservando che la prova costituita dalle tracce ematiche repertate all’interno dell’abitazione potrebbe essere stata contaminata, visto che, dalle fotografie in atti, relative alle operazioni di prelievo, risulta che esse sono state compiute a mani nude.
Inoltre, i reperti sono stati trasmessi il giorno dopo alla loro acquisizione e sono stati analizzati soltanto due anni dopo: tale circostanza, pur rappresentata dalla difesa nei suoi dubbi sulla “catena di custodia”, non è stata tenuta in considerazione nelle motivazioni dei provvedimenti di merito.
Infine, non sono stati resi noti i criteri metodologici che i RIS di Parma hanno utilizzato per analizzare i reperti inviati.
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Il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
La Cassazione ricorda che gli esiti dell’esame DNA, cioè dell’indagine genetica condotta sul DNA hanno natura di prova, e non di mero elemento indiziario ai sensi dell’art. 192, comma secondo, c.p.p., sicchè sulla loro base può essere affermata la responsabilità penale dell’imputato, senza necessità di ulteriori elementi convergenti (Sez. 2, n. 43406 del 01/06/2016, Syziu, Rv. 268161).
Tale natura di prova piena, e non di mero elemento indiziario, deriva loro dall’elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative, che rende infinitesimale la possibilità di un errore, sicché sulla loro base può essere affermata la responsabilità dell’imputato, senza necessità di ulteriori elementi convergenti (Sez. 2, n. 38184 del 06/07/2022, Cospito, Rv. 283904; Sez. 1, n. 48349 del 30/6/2004, Rizzetto, Rv. 231182).
Le affermazioni consolidate appena evocate sgombrano il campo dall’obiezione difensiva preliminare, collegata alla circostanza che la prova che scaturisce dall’esame DNA costituisca l’unico elemento d’accusa che ricolleghi il ricorrente al delitto ed all’affermazione di responsabilità “oltre ogni ragionevole dubbio”.
La sentenza d’appello si è mossa nel solco di una giurisprudenza incontrastata, secondo cui l’elevata affidabilità tecnica dell’esame DNA chiude spazio a qualsiasi obiezione circa la sua valenza di prova, dunque anche di “unica” prova.
Il fatto che null’altro, tranne la traccia ematica repertata sulla scena del delitto subito dopo la sua scoperta, ricolleghi il ricorrente al furto amplifica e non diminuisce la portata della prova relativa alla sua identificabilità come autore del reato.
Non vi erano ragioni plausibili della sua presenza nell’abitazione.
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In ogni caso, la Corte ribadisce che, in tema di indagini genetiche, l’eccepita inosservanza delle regole procedurali prescritte dai protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e prelievo del DNA, che determinerebbe eventualmente la sua svalutazione indiziaria (cfr. Sez. 5, n. 36080 del 2015 e Sez. 2, n. 38184 del 2022, Rv. 283904-04, cit.), non comporta l’inutilizzabilità del dato probatorio ove non si dimostri che la violazione abbia condizionato in concreto l’esito dell’esame genetico comparativo fondante il giudizio di responsabilità
Sul punto, la sentenza Sez. 6, n. 15140 del 24/2/2022, Neagu, Rv. 283144, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva attribuito all’imputato l’utilizzo del guanto da cui era stato estratto il DNA, pur se il prelievo non era avvenuto con guanti sterili, stante la mancanza sul supporto di tracce riferibili a soggetti diversi.
Anche nel caso che riguarda il ricorrente, non vi sono elementi per trarre alcun dubbio circa il fatto che l’asserita inosservanza di alcune regole cautelari nel prelievo del campione ematico (si deduce che gli operatori non avessero i guanti nel corso del prelievo e della repertazione), né tantomeno la distanza di tempo tra il prelievo e l’analisi, abbiano prodotto danni sulla affidabilità tecnico-scientifica della traccia repertata a fungere da elemento comparativo, stante la sua accertata chiarezza e l’assenza di echi inquinanti.
Le Sezioni Unite, nella sentenza Sez. U, n. 5021 del 27/3/1996, Sala, Rv. 204644, sebbene per la diversa questione delle ricadute di una perquisizione illegittima sull’utilizzabilità del sequestro di cose pertinenti a reato, hanno stabilito un criterio di orientamento generale: l’inosservanza delle formalità prescritte dalla legge ai fini della legittima acquisizione della prova nel processo non è, di per sè, sufficiente a rendere quest’ultima inutilizzabile, per effetto di quanto disposto dal primo comma dell’art. 191 c.p.p.
Nè, ovviamente, possono assumere valore, ai fini del giudizio di responsabilità, ipotetiche incompletezze di una banca dati invece così ampia quale quella nazionale del DNA a disposizione delle forze di polizia, per l’illogico e fallace argomento, agitato dalla difesa, di una “specificità per eccesso di omogeneità” dell’etnia sinti cui l’imputato appartiene.
Cassazione Penale 21853 del 31.05.2024
10 giugno 2024










