Segnaliamo una serie di sentenze della Corte di Cassazione in tema di accertamenti sul DNA nel processo penale .
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· Corte di Cassazione, sezione VII penale, ordinanza 8 maggio 2024 n. 20435.
Il motivo in relazione al mancato avviso al ricorrente per la procedura di accertamento tecnico irripetibile e in relazione all’acquisizione del relativo verbale in assenza di contraddittorio, è manifestamente infondato poiché, l’accertamento è stata disposto nel procedimento iscritto a carico di ignoti e l’imputato è stato individuato come indagato solo una volta compiuto l’accertamento sul DNA, sicché opera il consolidato principio in forza del quale: «in tema di indagini preliminari, gli esiti del prelievo di tracce biologiche e delle successive analisi genotipiche finalizzate ad eventuali confronti sono utilizzabili quando il procedimento si svolga contro ignoti e non sia possibile osservare le garanzie di difesa previste per gli accertamenti tecnici irripetibili compiuti dal pubblico ministero» (Sez. 1, n. 52872 del 12/10/2018, Rv. 275058).
· Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 31 maggio 2024 n. 21853.
In tema di indagini genetiche, l’eccepita inosservanza delle regole procedurali prescritte dai protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e prelievo del DNA, che determinerebbe eventualmente la sua svalutazione indiziaria, non comporta l’inutilizzabilità del dato probatorio ove non si dimostri che la violazione abbia condizionato in concreto l’esito dell’esame genetico comparativo fondante il giudizio di responsabilità.
· Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 21 gennaio 2021 n.15577.
È utilizzabile l’accertamento sull’identità dell’indagato compiuto mediante ricorso ai dati relativi al DNA contenuti negli archivi informatici della polizia giudiziaria, non sussistendo alcun divieto di legge riguardo la capacità organizzativa, da parte della p.g., dei dati conoscitivi singolarmente acquisti nelle diverse indagini.
· Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 27 febbraio 2020 n.11622.
La mancanza del nulla osta del pubblico ministero all’inserimento nella banca dati nazionale del DNA del profilo genetico tipizzato da reperti biologici mediante accertamento tecnico non rende inutilizzabili, per violazione dell’art. 10 l. 30 giugno 2009, n. 85, la raccolta dei dati e le comparazioni operate, atteso che tale norma non pone divieti probatori, ma attiene alle sole modalità formali di trasmissione del risultato dell’accertamento, legittimamente acquisito al procedimento penale, e neppure dà luogo ad alcuna nullità processuale, in difetto di una espressa previsione in tal senso ex art. 177 c.p.p.
· Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 30 maggio 2019 n.41414.
Gli accertamenti sul DNA, espletati ai sensi dell’art. 360 c.p.p., possono essere utilizzati in dibattimento attraverso la lettura della relazione nella sola parte relativa alle operazioni di estrazione del DNA, se considerate in relazione al caso concreto irripetibili, mentre necessitano dell’escussione del consulente per quanto riguarda, invece, la decodificazione dell’impronta genetica e la comparazione tra tale impronta ed il profilo in precedenza acquisito, trattandosi in questo caso di attività ripetibili.
· Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 30 gennaio 2019 n.17782.
Non sussiste l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ex art. 603, cod. proc. pen., qualora la riforma della sentenza assolutoria di primo grado si fondi sulla valorizzazione della prova scientifica, costituita dal DNA dell’imputato e ritenuta inutilizzabile in primo grado, in quanto l’obbligo della rinnovazione è riservato alle ipotesi in cui la riforma della sentenza assolutoria si fondi sulla diversa valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva.
· Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 12 ottobre 2018 n.52872.
In tema di indagini preliminari, la scelta del pubblico ministero di delegare un accertamento tecnico alla polizia giudiziaria, ex art. 370 c.p.p., anziché procedere alla nomina di un consulente tecnico, ex artt. 359 o 360 c.p.p., non determina l’inutilizzabilità dei risultati, purché siano comunque rispettate le garanzie previste a tutela dell’indagato. È altresì escluso che, in relazione alle verifiche genotipiche su tracce di DNA rinvenute sul corpo della vittima di un omicidio, delegate dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria, fossero state violate le garanzie difensive dell’imputato che, all’epoca degli accertamenti, non era ancora indagato ed era stato identificato solo a distanza di tre anni.
9 luglio 2024










