Recensiamo la sentenza della Corte di Cassazione Penale relativa a un caso di conflitto di competenza per reato di riciclaggio conseguente ad accesso abusivo a sistema informatico .
La questione si riferisce a un meccanismo delittuoso articolato come segue:
– alcuni impiegati e direttori di uffici postali, operanti sul territorio nazionale, avrebbero compiuto una pluralità di abusivi accessi al sistema informatico di Poste Italiane, al fine di controllare l’avvenuto pagamento di determinati vaglia;
– una volta che ciò risultava esser stato effettuato, il vaglia stesso veniva “clonato” e presentato all’incasso presso determinati uffici postali;
– due di tali vaglia, l’uno dell’importo di euro 140.000,00 e l’altro dell’importo di euro 85.000,00, sono stati contraffatti e presentati all’incasso presso l’ufficio postale “Milano 80”, ad opera di soggetti non identificati, i quali hanno aperto un conto corrente ad hoc, spendendo le false generalità dei legittimi intestatari;
– i due indagati, soggetti diversi dagli ignoti che avevano clonato e portato all’incasso i suddetti vaglia (le cui somme erano state nel frattempo versate, come detto, su un conto corrente falsamente intestato ai reali beneficiari), hanno convinto una terza persona a farsi accreditare, sul proprio conto corrente, parte di tali somme e, in seguito, ad effettuare bonifici parziali verso i conti correnti di altri soggetti compiacenti.
Venivano, pertanto, in evidenza, due condotte concorrenti di riciclaggio e di accesso abusivo.
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Il Gip di Roma, declinava la propria competenza evidenziando che:
– quanto alle contestazioni di accesso abusivo, occorreva fare riferimento alla pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 17325 del 26/03/2015, Rocco, Rv. 263020 — 01), secondo cui il luogo di consumazione di tale reato, da prendere in considerazione ai fini della individuazione della competenza territoriale, è quello nel quale si trova colui che si introduce abusivamente nel sistema e non quello in cui è ubicato il server;
– in ordine alle contestazioni ex art. 648-bis cod. pen., le somme sono state incassate presso l’ufficio postale denominato “Milano 80”, ubicato nel capoluogo lombardo, mediante vaglia clonati, per essere successivamente riversate su un conto corrente aperto con le false generalità e, infine, accreditate su altri conti correnti;
– a Milano si sono svolte, dunque, le operazioni di donazione dei vaglia e di fittizia intestazione del conto corrente mentre le ulteriori distribuzioni di denaro rappresentano – rispetto a tali operazioni – un post factum e non valgono a radicare una diversa competenza per territorio;
– sussiste connessione fra le ipotesi di abusivo accesso al sistema informatico di Poste Italiane e di riciclaggio, essendo il primo reato strumentale rispetto al secondo, in quanto finalizzato a verificare sia l’avvenuto pagamento di determinati vaglia, sia le successive distribuzioni di denaro, poste in essere mediante vaglia postale;
– la connessione tra le suddette fattispecie incriminatrici determina lo spostamento della competenza territoriale, a norma dell’art. 16 cod. proc. pen., verso il Tribunale di Milano, competente per il reato più grave, ossia il riciclaggio perpetrato.
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Secondo il Gip di Milano:
– il delitto di riciclaggio non si sarebbe integrato mediante il compimento delle operazioni di clonazione dei vaglia, nonché di fittizia intestazione del conto corrente (fatti pacificamente realizzatisi in Milano), costituendo queste condotte il delitto presupposto, atto a generare la provvista di euro 85.000,00, oggetto della distinta e successiva condotta di autoriciclaggio, essendo peraltro chiaro – già dalla formulazione dell’imputazione – come tale delitto presupposto sia stato consumato ad opera di persone diverse;
– l’effetto dissimulatorio, atto a integrare il contestato delitto di riciclaggio, si è concretizzato allorquando i due indagati hanno ottenuto l’assenso del terzo a farsi accreditare la somma di euro 79.000,00 su conto corrente a lui intestato e, in seguito, ad effettuare ulteriori operazioni di smistamento del denaro;
– il delitto di riciclaggio, quindi, si sarebbe perfezionato in Roma, ossia laddove il terzo aveva il conto corrente sul quale sono giunte le somme destinate a essere in seguito smistate, conto dal quale è stata prelevata parte della provvista e dal quale sono stati effettuati i successivi bonifici.
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La Cassazione, dopo aver ritenuto ammissibile il conflitto di competenza, ha stabilito la competenza del Tribunale di Roma.
Sottolinea innanzitutto che la soluzione della dedotta questione si incentra sulla definizione della competenza territoriale relativa al riciclaggio, reato più grave tra i due.
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma ha ritenuto di poter anticipare la soglia della consumazione di tale modello legale, inglobandovi anche le condotte consistenti nella clonazione dei vaglia e nell’apertura dei conti correnti fittiziamente intestati.
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano è andato in contrario avviso, ritenendo che tali condotte – peraltro ascrivibili a soggetti diversi – integrassero più propriamente i delitti presupposti, di truffa e sostituzione di persona e non potessero già essere ricondotte al paradigma normativo ex art. 648-bis cod. pen.
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La competenza inerente al reato di riciclaggio, laddove questo sia eseguito mediante modalità frammentata, in tempi diversi e ad opera di soggetti tra loro distinti, va determinata sulla falsariga del canone ermeneutico fissato da Sez. 2, n. 38105 del 08/04/2021, Brotini, Rv. 282019, secondo la quale:
«In tema di riciclaggio, ai fini della determinazione della competenza territoriale, il reato realizzato con condotte frammentarie e progressive, affidate a plurimi soggetti che apportino il loro contributo in tempi e luoghi diversi, deve considerarsi consumato ove si realizza il primo atto, ancorché costituente un segmento della condotta tipica»(si ricorda anche Sez. 2, n. 29611 del 27/04/2016, Bokossa, Rv. 267511, secondo la quale: «Il reato di riciclaggio, pur essendo a consumazione istantanea, è reato a forma libera e può anche atteggiarsi a reato eventualmente permanente quando il suo autore lo progetti e lo esegua con modalità frammentarie e progressive»).
In base a tale principio di diritto, la competenza territoriale relativa al reato – e, consequenzialmente, in ordine all’intero processo, in virtù della sopra richiamata “forza di attrazione” – consegue all’individuazione del primo atto costituente la condotta segmentata di riciclaggio.
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La Suprema Corte ha ritenuto che l’effetto dissimulatorio, atto a integrare la figura tipica del riciclaggio, si sia realizzato solo mediante l’invio della (già creata) provvista illecita, sul conto corrente intestato a un soggetto diverso, rispetto al legittimo prenditore, ossia – stando alla contestazione – allorquando il denaro è stato accreditato sul conto corrente della terza, a Roma.
Le condotte precedenti – sarebbe a dire, la clonazione dei vaglia e l’apertura del conto corrente, falsamente intestato ai legittimi beneficiari – sebbene sicuramente verificatesi a Milano, per un verso sembrano adombrare altri reati, al momento non oggetto di contestazione, per altro verso hanno una natura prodromica e propedeutica, rispetto all’effetto dissimulatorio atto a integrare il modello legale del riciclaggio.
Pacifico, invece, è che il conto corrente sul quale la provvista illecitamente accumulata è confluita, per poi essere smistata, si trovi a Roma.
Il conflitto di competenza si è quindi risolto con la competenza del Tribunale di Roma.
Cassazione Penale 25272 del 26.06.2024
3 luglio 2024










