Una recente sentenza della Corte di Cassazione richiama una ben più articolata pronuncia in tema di natura dell’attività di estrapolazione di immagini da sistemi di videosorveglianza.
Si tratta di un tema che si presenta frequentemente nel corso delle indagini e laddove, sempre più spesso, si faccia ricorso all’acquisizione di immagini da sistemi di videosorveglianza di varia natura (pubblica o privata).
Pertanto riportiamo una breve nota con tre sentenze che richiamano i suddetti principi.
Ricorda la Corte di Cassazione Penale brevemente che “l’attività di estrapolazione delle immagini dal sistema di videosorveglianza, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non ha natura di atto irripetibile” e richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 4895 del 02/11/2023.
Quest’ultima ha affermato che secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità “…né l’estrapolazione dei video né il loro confronto con le immagini di persone costituisce accertamento tecnico irripetibile” richiamando ulteriore pronuncia, la n. 41695 del 14/07/2016.
La sentenza n.41695 del 14/07/2016 ha affermato che non ha natura di accertamento tecnico irripetibile, ex art. 360 cod. proc. pen,, l’attività di estrapolazione di fotogrammi da un supporto video e di raffronto degli stessi con le fotografie di determinate persone, al fine di evidenziare eventuali somiglianze.
Quest’ultima sottolinea come “l’attività di estrapolazione di fotogrammi da una videoripresa non può essere considerata attività irripetibile perché da tempo ormai la tecnica consente di effettuare tale operazione, che non necessita di perizia o consulenza tecnica (Sez. 2, n. 4523 del 10 novembre 1992, P.M. in proc. Arena ed altro, Rv. 192570), senza compromettere l’integrità dell’originale”.
Cassazione Penale 23806 del 14.06.2024
Cassazione Penale 4895 del 2.02.2024
Cassazione Penale 41695 del 4.10.2016
5 luglio 2024










