Furto d’identità e apertura conto corrente : pronuncia del Collegio di coordinamento dell’ABF

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Recensiamo una pronuncia recente dell’ABF (Arbitro Bancario e Finanziario, collegio di coordinamento) sul tema dell’apertura di conto corrente a seguito di furto d’identità .

La controversia ha avuto ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni subiti dal ricorrente, vittima di furto d’identità, per via della mancata osservanza, da parte dell’intermediario, delle misure di adeguata verifica a distanza della clientela previste dal d.lgs. n. 231/2007.

Secondo il ricorrente, l’intermediario ha reso possibile l’apertura di un conto online a nome del ricorrente, nel quale sono stati fatti confluire i proventi di attività fraudolente.

Il ricorrente, per conseguenza, è stato coinvolto in un procedimento penale per truffa.

Preliminarmente, il Collegio di Coordinamento conferma la sua competenza sottolineando che:

“Integra una “controversia con la clientela” ai sensi dell’art. 128-bis t.u.b. – e, quindi, rientra nella competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario – l’ipotesi nella quale la parte ricorrente chieda il risarcimento dei danni subiti per effetto di una truffa che abbia comportato l’apertura a suo nome di un conto corrente fittizio mediante furto di identità”.

Nel merito, ha poi dato ragione al ricorrente.

Evidenzia come l’identificazione del cliente è avvenuta a mezzo della acquisizione di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità e di un selfie acquisito in modalità “real time” ritraente lo stesso richiedente con in mano il documento di identità.

L’intermediario avrebbe poi utilizzato un servizio di analisi per possibili frodi sul documento.

In concreto, però, da un attento esame della documentazione in atti, il Collegio ha ritenuto che l’intermediario non avesse provveduto all’adeguata verifica con il dovuto rigore: in particolare, il selfie prodotto mostrava una persona che, oltre ad avere il viso in parte coperto da cerotti, risulta ictu oculi diversa da quella ritratta nella foto del documento.

Pertanto, in mancanza del ricorso a strumenti ulteriori per la verifica dell’identità del cliente, è stato ritenuto che l’intermediario non abbia adempiuto agli obblighi di adeguata verifica posti a suo carico per prevenire il furto d’identità.

Collegio Coordinamento ABF n.6070 del 21 maggio 2024

4 luglio 2024

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