Con la recente sentenza la Cassazione si esprime sul tema dell’erronea applicazione di pena detentiva e sulla competenza per la relativa decisione.
Al riguardo,, si perviene al principio secondo cui l’illegalità della pena, derivante dall’erronea applicazione di pena detentiva, da parte del tribunale, per un reato attribuito alla cognizione del giudice di pace, è deducibile innanzi al giudice dell’esecuzione, cui spetta provvedere alla rimodulazione della pena secondo una valutazione da compiere alla luce della singola vicenda processuale, che riguardi anche l’eventuale concessione della sospensione condizionale, beneficio estraneo ai poteri del giudice di pace.
Il caso trae origine da un’ordinanza del Tribunale con la quale lo stesso, in funzione di giudice dell’esecuzione e in accoglimento dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., unificava i reati giudicati con due sentenze e rideterminava il trattamento sanzionatorio complessivo in nove mesi di reclusione, dei quali tre mesi di reclusione, relativi ai reati giudicati con la prima sentenza, sostituiti con la pena della multa di euro 22.500.
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Avverso il provvedimento ricorreva l’imputato a mezzo del suo difensore chiedendone l’integrale annullamento sulla base di due motivi di diritto.
Con il primo motivo, il ricorrente deduceva la violazione di legge, lamentando che il giudice dell’esecuzione, riconoscendo la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra le sentenze di condanna, aveva omesso di valutare l’eventuale estensione della sospensione condizionale della pena disposta con la prima decisione anche alla seconda.
Con il secondo motivo il ricorrente deduceva la violazione di legge rilevando che il giudice dell’esecuzione, ai fini della determinazione della pena, aveva individuato il reato più grave in quello di lesioni oggetto della seconda sentenza di condanna e per il quale era stata inflitta la pena della reclusione senza considerare che, per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 150 del 2022, il delitto rientra ormai nella competenza per materia del giudice di pace, con conseguente illegalità della pena della reclusione inflitta.
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Il ricorso è stato ritenuto fondato.
Preliminarmente la Corte richiama il precedente giurisprudenziale secondo cui: <<appartiene alla cognizione del giudice di pace, dopo l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, lett b), d.lgs. n. 150 del 2022, la competenza per materia ex art. 4, comma 1, lett a), d.lgs. n. 274 del 2000 in ordine al delitto di lesione personale di cui all’art. 582 cod. pen., nei casi procedibili a querela, anche quando comporti una malattia di durata superiore a venti giorni e fino a quaranta giorni, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall’ordinamento>> (Sez. U, n. 12759 del 2023).
La stessa precisa poi che, relativamente ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, l’applicazione delle pene previste dal d.lgs. n. 274 del 2000 non è automatica, potendo risultare in concreto più favorevole il trattamento sanzionatorio comminato per i reati di competenza del tribunale in caso di concedibilità della sospensione condizionale della pena e secondo una valutazione da compiere di volta in volta alla luce della singola vicenda processuale.
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Ad avviso dei giudici di legittimità il richiamato principio di diritto, affermato nell’ambito del giudizio di cognizione, deve trovare applicazione anche nel caso in esame, nonostante la sentenza di cognizione sia divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022.
In tale prospettiva, prosegue la Corte, il suindicato principio comporta che, nell’ipotesi del delitto dell’art. 582 cod. pen., dal quale siano derivate lesioni per un tempo ricompreso tra venti e quaranta giorni, è illegale la pena della reclusione originariamente inflitta in quanto non prevista tra quelle che possono essere comminate dal giudice di pace.
Una volta determinata la competenza del giudice di pace in relazione al reato per il quale il ricorrente ha riportato la condanna, dunque, la pena della reclusione che è stata correttamente inflitta nel vigore della precedente disciplina – al cospetto della quale il reato era procedibile d’ufficio e di competenza del tribunale – è divenuta illegale, per l’operare della norma penale successiva più favorevole che, spostando la competenza nell’area di intervento del d. lgs. n. 274 del 2000, determina la necessità di applicare la pena che rientra nel sistema sanzionatorio previsto dall’art. 52 del citato decreto.
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Con riguardo all’irrevocabilità della decisione di cognizione, la Cassazione afferma poi che, sino a quando l’esecuzione della pena è in atto il rapporto esecutivo non può dirsi esaurito, sicché gli effetti della pena illegale devono essere rimossi e il ricorrente ha interesse a far valere l’illegalità della pena determinatasi.
In tale contesto la stessa Corte opera un rinvio alla sentenza n. 38809 del 2022, Miraglia, ove si è affermato che <<spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. il potere, esercitabile anche in presenza di un ricorso inammissibile, di rilevare l’illegalità della pena determinata dall’applicazione ab origine contraria all’assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo>>.
Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione, nell’unificare più reati ex art. 671 cod. proc. pen., ha mantenuto ferma, prendendola pure a riferimento come pena base, la sanzione della reclusione inflitta dal Tribunale per il delitto di lesioni per il quale, già all’epoca della commissione, erano applicabili soltanto le sanzioni previste dall’art. 52 del d.lgs. n. 274.
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In conclusione si ritiene applicabile al caso di specie il principio espresso nella citata sentenza in tema di determinazione della pena, alla stregua del quale: <<l’illegalità della pena, derivante dall’omessa erronea applicazione da parte del tribunale delle sanzioni previste per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, è deducibile innanzi al giudice dell’esecuzione cui spetta di provvedere alla rimodulazione della pena secondo una valutazione da compiere di volta in volta alla luce della singola vicenda processuale che riguardi anche l’eventuale concessione della sospensione condizionale della pena, beneficio estraneo ai poteri del giudice di pace>>.
In ordine al motivo riguardante la sospensione condizionale, la Corte evidenzia che, in tema di applicazione in executivis della disciplina del reato continuato, una volta ritenuta dal giudice dell’esecuzione l’unicità del disegno criminoso tra due fatti oggetto di due diverse sentenze ed applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale già disposta per uno dei due fatti non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata ovvero se esso debba essere revocato perché venuti meno i presupposti di legge.
Alla luce di quanto precede la Cassazione perviene al principio in base al quale l’illegalità della pena, derivante dall’erronea applicazione, da parte del tribunale, di una pena detentiva per un reato attribuito alla cognizione del giudice di pace, è deducibile innanzi al giudice dell’esecuzione, cui spetta provvedere alla rimodulazione della pena secondo una valutazione da compiere alla luce della singola vicenda processuale, che riguardi anche l’eventuale concessione della sospensione condizionale, beneficio estraneo ai poteri del giudice di pace.
Per le ragioni sovraesposte la Corte annulla con rinvio il provvedimento impugnato.
Cassazione Penale 27435 del 10.07.2024
25 luglio 2024










