Dalla sentenza della Corte di Cassazione Penale già recensita qualche giorno fa, estrapoliamo l’interessante principio in tema di importazione provvisoria di un natante.
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Il Tribunale del riesame rigettava l’appello cautelare proposto dal Procuratore europeo delegato avverso l’ordinanza emessa dal Gip con la quale veniva rigettata la richiesta di sequestro preventivo di un’imbarcazione, battente bandiera delle Isole Cayman, di proprietà della società armatrice XYZ , il cui comandante era tale GGD:
. ritenuta responsabile, la prima, dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 25- sexiesdecies, primo e secondo comma, del d.lgs. n. 231/2001;
. indagato, il secondo, per il connesso reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 292 e 295, secondo comma, lettera d-bis), del d.P.R. n. 43 del 1973.
Il tutto in riferimento agli artt. 110 cod. pen., 1, 67 e 70, del d.P.R. n. 633 del 1972, perché, in concorso con gli ignoti proprietari dello yacht da diporto, in qualità di suo comandante – avendo tratto in inganno, con condotte fraudolente, le Autorità preposte all’accertamento relativo al regime doganale applicabile all’imbarcazione – sottraeva al pagamento dell’IVA dovuta per l’importazione del natante medesimo.
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In tale contesto, è stato affrontato il tema dell’importazione provvisoria di un natante.
La Corte di Cassazione ha ricordato che l’importazione provvisoria è un regime doganale speciale, a carattere temporaneo, che permette la libera circolazione nel territorio doganale, in esonero dai dazi all’importazione, di merci non comunitarie destinate alla riesportazione entro un determinato termine, e che può essere concesso soltanto nel caso in cui vengano soddisfatte congiuntamente le condizioni tassativamente indicate dall’art. 212, comma 3, e dell’art. 217, comma 1, lettera e), del Reg. UE n. 2446/2015.
Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto applicabile allo yacht di cui era stato chiesto il sequestro per contrabbando, del regime di importazione provvisoria di un natante.
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In particolare, sono stati ritenuti presenti tutti e tre i requisiti dell’importazione provvisoria di un natante:
a) quanto alla circostanza che il mezzo debba essere immatricolato fuori dal territorio doganale unionale a nome di un soggetto stabilito fuori dal medesimo territorio, non c’è contestazione sul punto, risultando l’imbarcazione, di proprietà della società armatrice con sede nelle Isole Vergini Britanniche, registrata nell’anno 2008 presso l’Isola di Grand Cayman;
b) quanto alla necessità che il mezzo debba essere utilizzato da una persona stabilita al di fuori del territorio doganale unionale, ha ritenuto il Collegio che si tratti di censura preclusa al sindacato di legittimità, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., giacché afferente all’accertamento di un dato puramente fattuale. Ed invero, il giudice cautelare ha correttamente rilevato e motivato l’impossibilità di ricavare, in modo univoco, la stabile collocazione, in Italia, della sede degli affari o interessi del comandante del natante, in qualità di suo utilizzatore, dalla circostanza che, quando lo yacht risulti ancorato nel porto, questi possa usufruire di un appartamento preso in locazione e risulti altresì dotato di un’utenza telefonica italiana;
c) quanto, invece, alla condizione, secondo cui il mezzo non deve stazionare nelle acque territoriali dell’Unione per un periodo superiore a 18 mesi («termine di appuramento»), decorrenti dalla data di ingresso dell’imbarcazione, trascorsi i quali il natante deve essere riesportato, ossia trasferito al di fuori delle acque territoriali, osserva il Collegio che, a fronte della prospettazione accusatoria – secondo la quale la specifica normativa sarebbe stata elusa, interrompendosi di volta in volta il periodo dei 18 mesi con viaggi di pochi giorni in località extra UE (e sempre nella medesima località di Tivat in Montenegro) al solo fine di beneficiare nuovamente del regime di ammissione temporanea all’atto del rientro in Italia, e ciò con intento fraudolento così da configurare il reato di contrabbando all’importazione temporanea, quanto meno nell’ipotesi residuale sanzionata dall’art. 292 del d.P.R. n, 43 del 1973 – il Tribunale del riesame ha ritenuto l’insussistenza di indizi suscettibili di assurgere a prova di un meccanismo concretamente fraudolento, volto a conseguire indebiti vantaggi fiscali, e di una diretta ed immediata violazione di norme tributarie attraverso la rappresentazione esterna di una situazione di fatto non corrispondente alla realtà.
Cassazione Penale 28502 del 16.08.2024
26 luglio 2024










