La Corte di Cassazione Penale in tema di responsabilità 231 ribadisce il principio in tema di interesse e vantaggio esiguo come elemento oggettivo della responsabilità da reato.
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La Corte di appello riformava parzialmente la sentenza del Tribunale che aveva, tra l’altro, dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per corruzione per intervenuta prescrizione e aveva dichiarato la società responsabile, ex art. 25 d.lgs. n. 231 del 2001, dell’illecito amministrativo conseguente ai reati corruttivi.
Ricorre la difesa evidenziando, tra l’altro, che la responsabilità della società in primo grado è stata ritenuta in via automatica in relazione ai reati per i quali è stata pronunciata l’estinzione per prescrizione.
Su tale punto, oggetto di appello, la Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare la sentenza di primo grado per relationem, finendo per fornire una motivazione apparente.
Peraltro, la difesa sottolineava addotto che nessun vantaggio (o interesse e vantaggio esiguo) ex art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001 era stato conseguito dall’ente dalla condotta dell’imputato, non potendosi ritenere automatica la responsabilità dell’ente.
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Il ricorso è stato ritenuto non fondato.
Secondo la Cassazione, la Corte di appello ha richiamato la sentenza di primo grado per la parte in cui era stato accertato il fatto-reato ascritto al’imputato, evidenziando in particolare come la società ne avesse tratto vantaggio.
In primo grado, infatti, era stato accertato che la gara per l’installazione di un impianto di videosorveglianza nel Comune, in relazione alla quale era stata commessa la corruzione del pubblico ufficiale, era stata concepita per agevolare con requisiti stringenti la società, quale vincitrice in partenza, che aveva potuto poi recuperare il ribasso d’asta per la fornitura a trattativa privata di ulteriori telecamere.
Al riguardo, ribadisce la Suprema Corte che, in tema di interesse e vantaggio esiguo, è stato già affermato in tema di responsabilità degli enti che il criterio di imputazione oggettiva del vantaggio di cui all’art. 5 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, è integrato anche da un esiguo, ma oggettivamente apprezzabile, risparmio di spesa e può altresì consistere nella velocizzazione dell’attività d’impresa, tale da incidere sui tempi di lavorazione (Fattispecie relativa a responsabilità dell’ente da reato di gestione non autorizzata di rifiuti). (Sez. 3, n. 26805 del 16/03/2023, Rv. 284782).
Cassazione Penale 26639 del 5.07.2024
16 luglio 2024










