Mandato di arresto europeo e mutamento titolo cautelare

0
579

Dalla recente sentenza della Cassazione estrapoliamo il principio in tema di mandato di arresto europeo e mutamento del titolo cautelare.

In particolare, in tema di mandato di arresto europeo, nel caso in cui, nelle more della procedura di consegna e antecedentemente alla celebrazione del giudizio di legittimità, intervenga la sua modifica da parte dello Stato di emissione, per effetto di mutamento del titolo cautelare in precedenza emesso, il vaglio di sussistenza dei suoi presupposti, dovendo essere svolto in prima istanza dalla Corte di appello, non può essere effettuato dalla Corte di cassazione, che, pertanto, è tenuta ad annullare senza rinvio la sentenza impugnata, con conseguente declaratoria di inefficacia del titolo cautelare medio tempore sostituito.

*

Il caso trae origine da una sentenza della Corte di appello di Milano con la quale la stessa disponeva la consegna di un soggetto all’autorità giudiziaria della Repubblica federale di Germania in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 13 aprile 2024 dal Tribunale distrettuale di Monaco di Baviera per i reati di truffa e tentata truffa in banda organizzata.

Respinte le eccezioni di nullità formulate dalla difesa per avere il consegnando compreso l’addebito ed essendo stato informato dei suoi diritti; ritenuta esaustiva la descrizione dei fatti addebitati al ricorrente contenuta nel mandato di arresto processuale e precisata la qualificazione giuridica dei reati con indicazione delle norme violate, della pena minima e massima prevista e del provvedimento cautelare interno, la stessa Corte di appello riteneva insussistenti le condizioni ostative alla consegna, trattandosi di delitti punibili anche per l’ordinamento interno ai sensi degli artt. 56, 81, secondo comma, 416 e 640 cod. pen.

*

Avverso la sentenza proponevano distinti ricorsi i difensori del ricorrente che ne chiedevano l’annullamento per avere la stessa disposto la consegna sulla base di un mandato e di un titolo cautelare interno ormai revocati.

In particolare la difesa evidenzia che, a seguito della produzione difensiva alla precedente udienza del 18 maggio 2024 e delle richiesta di informazioni formulata dalla Suprema corte al ministero della giustizia sulla perdurante efficacia del mandato di arresto europeo posto alla base della sentenza impugnata, sono pervenute la comunicazione e la allegata documentazione attestanti la sopravvenuta sostituzione del mandato di arresto emesso in data 13 aprile 2024 con un nuovo mandato di arresto, emesso in data 10 maggio 2024, che ha modificato i reati oggetto del titolo cautelare.

Nello specifico, è stata trasmessa la nota in data 22 maggio 2024 del Procuratore capo presso il tribunale distrettuale di Monaco di Baviera in cui si dà atto che, nelle more, i mandati di cattura nazionale ed europeo relativi alla vicenda in oggetto sono stati modificati, essendo stato necessario ridurre da cinque a tre i fatti accertati, senza, tuttavia, alcuna differenza di contenuto rispetto ai precedenti, precisando, pertanto, che la richiesta di assistenza giudiziaria resta valida sulla base del nuovo mandato di arresto europeo con riferimento ai tre predetti capi di imputazione.

Si precisa poi che, solo a seguito del ridimensionamento delle imputazioni disposto dal tribunale del riesame, il 10 maggio 2024, il tribunale di monaco di baviera ha emesso un nuovo titolo cautelare e il mandato di arresto europeo, dichiarando revocati il titolo cautelare e il mandato precedenti, da ciò derivando l’illegittimità della consegna disposta in base a detti provvedimenti, non più esistenti.

*

I difensori del ricorrente assumono inoltre che, non trattandosi di una semplice modifica, ma di atti giudiziari diversi dai precedenti, non può disporsi la consegna del ricorrente come se vi fosse una mera prosecuzione della procedura, essendo mutato l’atto giudiziario su cui la stessa si è fondata; segnalano infine, il ritardo con il quale è stato informato il ministero della giustizia, che ha provveduto solo il 29 maggio 2024 a trasmettere all’Autorità Giudiziaria di esecuzione che aveva disposto la misura cautelare a carico del ricorrente e a questa suprema corte la documentazione inviata a seguito della segnalazione difensiva.

*

Il ricorso è stato ritenuto fondato.

Preliminarmente la Corte rileva che, il mandato di arresto emesso in data 13 aprile 2024, oggetto della richiesta di assistenza giudiziaria, è stato revocato e sostituito, nelle more della procedura di consegna, con altro mandato di arresto emesso il 10 maggio per altri titoli di reato che si assumono essere coincidenti in parte con quelli posti a base del primo mandato di arresto.

Pertanto, rispetto al nuovo mandato, il vaglio di sussistenza dei relativi presupposti non può essere condotto dalla corte, ma deve essere necessariamente svolto in prima istanza dalla competente Corte di appello di milano ex artt. 17 e ss l. 69.

Invero, prosegue la Corte, la prima richiesta di consegna non ha conservato la propria validità in quanto sostituita integralmente dal nuovo mandato, che, a sua volta, trova la propria giustificazione in un diverso e nuovo provvedimento cautelare interno, essendo stato il precedente titolo cautelare revocato anch’esso dall’Autorità di emissione.

A tal riguardo deve ritenersi che la emissione di un nuovo mandato, corredato ad un nuovo e diverso titolo cautelare interno, non consente anche la valutazione in questa sede di legittimità in ordine alla sussistenza o meno della parziale coincidenza dei reati oggetto della modifica delle imputazioni, trattandosi di una verifica che deve essere svolta nella fase di merito, rimessa alla competenza della corte di appello, implicando apprezzamenti di merito non consentiti al giudice di legittimità.

Difatti, la stessa Corte chiarisce che, le modifiche del titolo posto a fondamento della richiesta di consegna sono senz’altro consentite, rientrando nel fisiologico sviluppo del procedimento penale pendente dinanzi all’Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, purché intervengano prima della decisione della corte di appello e risultino fondate su una emendatio libelli, contenuta nel perimetro della originaria imputazione, oggetto del m.a.e.

In tale contesto, in materia di estradizione si è affermato (Sez. 6, n. 4293 del 2008) che non costituisce motivo ostativo ad una pronuncia di estradabilità la sostituzione da parte dello stato istante del titolo estradizionale per lo stesso fatto, prima della pronuncia della corte di appello.

*

Sulla falsariga tracciata dal richiamato precedente giurisprudenziale, si è affermato inoltre (Sez. 6, n. 2745 del 2012) che non costituisce motivo di impedimento alla consegna la circostanza che, prima della decisione della corte di appello, il titolo su cui è fondata la richiesta venga formalmente sostituito dallo stato di emissione con altro titolo legittimante la consegna per lo stesso fatto.

In entrambi i precedenti surrichiamati, evidenzia la Corte, è stata sempre rimarcata la necessità che le modifiche del titolo posto a fondamento della richiesta di consegna intervenissero prima della decisione del giudice di merito, al fine di consentire il pieno esercizio dei diritti di difesa nel contraddittorio delle parti, considerati i limitati poteri di controllo oggetto del sindacato di legittimità rimesso a questa Corte: esigenza, questa, tanto più rilevante nel nuovo contesto normativo delineato dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 10 del 2021.

Tale evenienza procedimentale non si è verificata nel caso in esame.

Per le esplicitate ragione la Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando la cessazione della misura cautelare in atto e ordinando la scarcerazione del ricorrente.

Alla stregua di quanto illustrato la Cassazione perviene al principio in base al quale, in tema di mandato d’arresto europeo, nel caso in cui, nelle more della procedura di consegna e antecedentemente alla celebrazione del giudizio di legittimità, intervenga la sua modifica da parte dello Stato di emissione, per effetto di mutamento del titolo cautelare in precedenza emesso, il vaglio di sussistenza dei suoi presupposti, dovendo essere svolto in prima istanza dalla Corte di appello, non può essere effettuato dalla Corte di cassazione, che, pertanto, è tenuta ad annullare senza rinvio la sentenza impugnata, con conseguente declaratoria di inefficacia del titolo cautelare medio tempore sostituito.

Cassazione Penale 23296 del 10.06.2024

2 luglio 2024

Segui e condividi i nostri contenuti anche sui social network...