La sentenza della Corte di Cassazione Penale ci consente di evidenziare un principio in tema di distinzione tra peculato e truffa aggravata .
La Corte di Cassazione ha evidenziato che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell’art. 61 n. 9, cod. pen., va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione:
. si ha peculato quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio;
. si ha truffa aggravata quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene.
Al riguardo, la Suprema Corte cita la sentenza n. 46799 del 20/06/2018 in cui la Cassazione ha ritenuto integrato il delitto di truffa aggravata nei confronti di un’impiegata di un ufficio postale che aveva conseguito il possesso di polizze vita, cedole, libretti di risparmi ed altri titoli facendosi rilasciare deleghe e firmare ricevute dagli utenti.
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Il delitto di peculato è riscontrabile quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio pone in essere la condotta fraudolenta al solo fine di occultare l’illecito commesso, avendo egli già il possesso o comunque la disponibilità del bene oggetto di appropriazione, per ragione del suo ufficio o servizio.
Se, invece, la medesima condotta fraudolenta è finalizzata all’impossessamento del denaro o di altre utilità, di cui egli non ha la libera disponibilità, al verificarsi dei relativi costituti, possono ritenersi integrate altre ipotesi delittuose, prima tra tutte la truffa, aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 9 cod. pen. (in termini, ex multis, Sez. 6, n. 15795 del 06/02/2014, Campanile, Rv. 260154).
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In conclusione, per distinguere tra peculato e truffa aggravata, occorre considerare che:
. nel delitto di peculato il possesso e la disponibilità del denaro per determinati fini istituzionali è un antecedente della condotta incriminata;
. nella truffa l’impossessamento della cosa è l’effetto della condotta illecita.
Cassazione Penale 25658 del 1.07.2024
8 luglio 2024










