La sentenza della Corte di Cassazione si sofferma, tra l’altro, sul tema della disposizione tardiva della perizia trascrittiva.
La difesa eccepiva violazione di legge (art. 268 cod. proc. pen.) in quanto la richiesta di perizia trascritta cioè per trascrivere le conversazioni intercettate, avanzata dalla difesa in seguito alla notifica dell’avviso 415-bis cod. proc. pen., era stata rigettata sulla base di “ragioni economiche”.
Tale provvedimento sarebbe illegittimo ed avrebbe generato un ritardo nella trascrizione (disposta solo nel corso dell’udienza preliminare), che avrebbe leso il diritto di difesa.
A causa del ritardo, infatti, il ricorrente non avrebbe avuto a disposizione gli elementi utili per valutare l’accesso al rito abbreviato.
La questione assumerebbe maggiore rilievo in seguito all’introduzione dell’art. 438 comma 6-bis, che prevede che all’accesso al rito abbreviato segua la sanatoria ex lege di tutte le nullità.
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Il motivo è stato ritenuto infondato.
Chiarisce la Corte che la “prova” generata dalla attività di intercettazione è costituita dalla “registrazione” (custodita nell’archivio previsto dall’art.269 cod. proc. pen.) e che la mancata trascrizione delle registrazioni non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall’art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 2507 del 28/10/2021, dep.2022, Schiariti, Rv. 282696;Sez.1, n. 41632 del 03/05/2019, Chan Wantong, Rv. 277139 – 01; Sez. 2, n. 13463 del 26/02/2013, Lagano, Rv. 254910).
La perizia trascrittiva è, cioè una attività funzionale a rendere fruibile il contenuto fonico, che non costituisce la “prova”, essendo solo la proiezione grafica della registrazione.
Le registrazioni, nel caso in esame sono state messe tempestivamente a disposizione dei difensori, come previsto dall’art. 268, comma 6, cod. proc. pen., anche al fine di consentire l’indicazione di quelle da acquisire.
Tali registrazioni restano peraltro consultabili durante tutto il corso del procedimento ai sensi dell’art. 269 cod. proc. pen.
Pertanto il ritardo nella disposizione della perizia trascrittiva per le registrazioni delle conversazioni intercettate, contrariamente a quanto dedotto, non lede nessuna prerogativa difensiva, dato che nel periodo intercorrente tra l’avviso della conclusione delle indagini preliminari ed il provvedimento che dispone la perizia (nel corso dell’udienza preliminare, come nel caso in esame), i file audio sono a disposizione della difesa, come anche le trascrizioni “provvisorie”, effettuate dalla polizia giudiziaria.
Il che garantisce compiutamente le prerogative difensive, ovvero la possibilità di criticare la capacità dimostrativa dei contenuti delle registrazioni e di selezionare quelli rilevanti dei quali si intende chiedere l’acquisizione.
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Tale impostazione ermeneutica trova conferma sia nel fatto che non sono previsti termini decadenziali per disporre la trascrizione, sia nel fatto che è incontestato che la perizia disposta ex art. 268, comma 7, cod. proc. pen., espletata successivamente all’udienza fissata per la formazione del fascicolo per il dibattimento, può essere legittimamente depositata nel corso dello svolgimento del giudizio di primo grado, mediante inserimento nel relativo fascicolo, senza violazione del contradditorio (Sez. 2, n. 14948 del 11/12/2017, dep. 2018, Panuccio, Rv. 272644 – 01; Sez. 6, n. 55748 del 14/09/2017, Macrì, Rv. 271742).
Da ultimo, e contrariamente a quanto dedotto, il collegio ha ritenuto che la disposizione tardiva della perizia trascrittiva non impedisca l’accesso al rito abbreviato.
Cassazione Penale 30554 del 25.07.2024
30 luglio 2024










