Alle Sezioni Unite la qualifica del dipendente di Poste Italiane

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La Corte di Cassazione Penale ha rimesso alle Sezioni Unite il tema della qualifica del dipendente di Poste italiane addetto alla raccolta del risparmio e sulla possibilità di qualificarlo come incaricato di pubblico servizio o pubblico ufficiale.

In particolare, il quesito posto è il seguente:

“Se, nell’ambito delle attività di ‘bancoposta’ svolte da Poste Italiane S.p.a. ai sensi del d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, la “raccolta del risparmio postale” (raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa depositi e prestiti – art. 2, comma 1, lett. b) reg. cit. e art. 2, comma 1, lett. b) d. 195. 30 luglio 1999, n. 284) – abbia natura pubblicistica e, nel caso positivo, se l’operatore di Poste Italiane S.p.a. addetto alla vendita e gestione di tali prodotti rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio ai sensi degli artt. 357 e 358 cod. pen. “

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La Cassazione ha richiamato un primo e maggioritario orientamento in tema di qualifica del dipendente di Poste Italiane, secondo cui il dipendente di Poste Italiane riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio in relazione all’attività di raccolta del risparmio postale, specificamente prevista dall’art. 2, comma 1, lett. b), d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, in quanto tale attività, per legge direttamente ed univocamente finalizzata al perseguimento di primari interessi pubblici, ha una peculiare connotazione pubblicistica (Sez. 6, n. 10875 del 23/11/2016, dep. 2017, Carloni, Rv. 272079-01, più diffusamente motivata, seguita in termini sostanzialmente adesivi da Sez. 6, n. 14227 del 13/01/2017, Spataro, Rv. 269481 – 01 e da Sez. 5, n. 993 del 20/11/2018, dep. 2019, Consiglio, Rv. 274938 – 01).

Il principio si pone in linea di continuità con altre più risalenti pronunce, che avevano evidenziato come la trasformazione dell’assetto giuridico e organizzativo dell’Amministrazione postale, divenuta dapprima prima ente pubblico economico e successivamente, in forza della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e della delibera CIPE del 18 dicembre 1997, società per azioni, non avesse influito sulla natura pubblicistica dei servizi definiti riservati dal d.lgs. 22 luglio 1999 n. 261, attuativo della direttiva 97/67/CEE (più strettamente inerenti agli invii postali di corrispondenza), ma anche dei servizi non riservati, ai quali si ascrive la raccolta del risparmio attraverso i libretti di risparmio postale e i buoni fruttiferi postali (Sez. 5, n. 31660 del 13/02/2015, Barone, Rv. 265290 – 01; Sez. 6, n. 33610 del 21/06/2010, Serva, Rv. 248271 – 01; Sez. 6, n. 36007 del 15/06/2004, Perrone, Rv. 229758 -01; Sez. 6, n. 20118 del 8/03/2001, Di Bartolo, Rv. 218903-01).

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In netta antitesi rispetto a tale orientamento si pongono gli arresti giurisprudenziali per i quali, nell’ambito dello svolgimento di funzioni di tipo bancario, qual è la raccolta del risparmio, l’attività svolta da Poste S.p.a. ha natura privatistica, non diversamente da quella svolta dalle banche, con la conseguenza che l’appropriazione di somme di risparmiatori commessa con abuso del ruolo integra il reato di appropriazione indebita e non il reato di peculato.

Al riguardo, non rileva che Poste S.p.a. operi per conto della Cassa Depositi e Prestiti, essendo quest’ultima equiparabile ad un comune azionista che non interviene personalmente nei rapporti con la clientela, la quale intrattiene rapporti, regolati esclusivamente dal diritto civile, con Poste S.p.a. (Sez. 6, n. 18457 del 21/10/2014, dep. 2015, De Vito, Rv. 263359, e Sez. 6, n. 18457 del 30/12/2014, dep. 2015, Romano, Rv. 263359; di seguito, in termini coerenti Sez. 6, n. 42657 del 31/05/2018, Paolacci, Rv. 274289 – 01).

Tali pronunce muovono da un approdo interpretativo già ai tempi incontestato secondo cui, con il venir meno del sistema normativo delle banche pubbliche, l’attività bancaria ha acquisito natura privatistica e, dopo ampio inquadramento sistematico, pervengono alla conclusione che riservare ai dipendenti di Poste italiane S.p.a. nell’espletamento dei servizi di bancoposta un trattamento penale più rigoroso di quello applicabile ai dipendenti degli istituti di credito, malgrado l’identica natura dall’attività svolta, integri una palese violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost.

Cassazione Penale n.31605 del 1.08.2024

8 agosto 2024

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