Dalla sentenza della Corte di Cassazione Penale estrapoliamo il principio in tema di responsabilità 231 e colpa in organizzazione come elemento costitutivo.
In tema di responsabilità ex D.Lgs 231/2001, la Cassazione ha ricordato la più recente giurisprudenza, che, al fine di evitare che la responsabilità dell’ente sia formalisticamente e automaticamente dedotta, in base a schemi logico-presuntivi che richiamano li paradigma della responsabilità oggettiva, dal fatto che un reato è stato commesso nell’ambito dell’organizzazione societaria, ha ancora più esplicitamente ribadito (rispetto a quanto già comunque affermato in precedenza) la necessità che l’accertamento della responsabilità dell’ente segua un percorso di natura sostanziale che, a somiglianza di quanto accade nel campo della responsabilità delle persone fisiche e indipendentemente dalla formale presenza di un modello organizzativo efficace e correttamente implementato, accerti l’esistenza in concreto di una “colpa di organizzazione” rispetto alla quale il reato che è stato commesso si ponga in stretto ed univoco rapporto di derivazione causale.
Su questa specifica linea si è attestata anche la recentissima sentenza della Sez. 4. n. 21704 del 28/03/2023, Sasil Srl., Rv. 284641, nella cui motivazione si legge che:
«La responsabilità da reato degli enti rappresenta un modello di responsabilità che, coniugando i tratti dell’ordinamento penale e di quello amministrativo, ha finito con li configurare un tertium genus, compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza e i criteri d’imputazione oggettiva di essa (Sez. U., n. 38343 del 24.4.2014, Espenhahn, Rv. 261112). Inoltre, il legislatore ha previsto specifici criteri di imputazione di tale responsabilità, l’interesse o il vantaggio di cui all’art. 5 del d.lgs. 231 del 2001), che sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il primo esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, li secondo ha connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dall’illecito (Sez. U., n. 38343/2014, cit., Rv. 261114). Tuttavia, proprio nel caso di responsabilità degli enti ritenuta in relazione a reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, il S.C. ha precisato che la “colpa di organizzazione” deve intendersi in senso normativo ed è fondata sul rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte dell’ente dell’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individui i rischi e delinei le misure atte a contrastarli (Sez. U, n. 38343/2014, cit., Rv. 261113) » .
Secondo tale indirizzo ermeneutico, per non svuotare di contenuto la previsione normativa che ha inserito nel novero di quelli che fondano una responsabilità dell’ente anche i reati colposi, posti in essere in violazione della normativa antinfortunistica (l’art. 25-septies del d.lgs. 231 del 2001), si è peraltro chiarito, in via interpretativa, che i citati criteri di imputazione oggettiva vanno riferiti alla condotta del soggetto agente e non all’evento, in conformità alla diversa conformazione dell’illecito, essendo possibile che l’agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l’evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell’ente.
A maggior ragione, vi è perfetta compatibilità tra inosservanza della prescrizione cautelare ed esito vantaggioso per l’ente (in motivazione, Sez. U. n. 38343 del 2014, cit.).
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Peraltro, ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli enti, non sono ex se sufficienti la mancanza o inidoneità degli specifici modelli di organizzazione o la loro inefficace attuazione, essendo necessaria la dimostrazione, per l’appunto, della “colpa di organizzazione”, che caratterizza la tipicità dell’illecito amministrativo ed è distinta dalla colpa degli autori del reato (Sez. 4, n. 18413 del 15/2/2022, Cartotecnica Grafica Vicentina, Rv. 283247-01).
Nell’affermare tale principio, peraltro, si è spiegato in motivazione (richiamando Sez. 4, n. 32899 del 8/1/2021, Castaldo, sul disastro ferroviario di Viareggio) che la struttura dell’illecito addebitato all’ente incentrata sul reato presupposto, rispetto al quale la relazione funzionale tra reo ed ente e quella teleologica tra reato ed ente hanno la funzione di rafforzare li rapporto di immedesimazione organica, escludendo che possa essere attribuito a quest’ultimo un reato commesso sì da soggetto incardinato nell’organizzazione, ma per fini estranei agli scopi di questa.
Ciò consente di dire, dunque, che l’ente risponde per fatto proprio e che – per scongiurare addebiti di responsabilità oggettiva – deve essere verificata una “colpa di organizzazione” dell’ente, dimostrandosi che non sono stati predisposti accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato.
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A riscontro di un tale deficit organizzativo a consentire l’imputazione all’ente dell’illecito penale realizzato nel suo ambito operativo e spetta all’accusa, pertanto, dimostrare l’esistenza dell’illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa dell’ente e l’avere essa agito nell’interesse del secondo, previa individuazione di precisi canali che colleghino teleologicamente l’azione dell’uno all’interesse dell’altro (in motivazione, Sez. 6, m. 27735 del 18/2/2010, Scarafià, Rv. 247666).
Si tratta di un’interpretazione che, in sostanza, attribuisce al requisito della “colpa di organizzazione” dell’ente la stessa funzione che la colpa assume nel reato commesso dalla persona fisica, cioè di elemento costitutivo del fatto tipico, integrato dalla violazione “colpevole” (ovvero rimproverabile) della regola cautelare.
Essa va dimostrata dall’accusa e l’ente può dimostrarne l’assenza, gli elementi costitutivi dell’illecito essendo rappresentati dalla sopra descritta immedesimazione organica “rafforzata”, ma anche dalla carenza di un adeguato modello organizzativo, oltre che dal reato presupposto e dal nesso causale tra i due (in motivazione, Sez. 4, n. 18413 del 15/02/2022, Carto- tecnica Grafica Vicentina S.r.l., cit.).
Cassazione Penale 31665 del 2.08.2024
13 agosto 2024










