Diffamazione aggravata per e-mail inviata a indirizzo collettivo

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La sentenza della Cassazione Penale in commento affronta il tema della diffamazione aggravata in caso di e-mail inviata a un indirizzo destinato ad essere utilizzato da più persone.

La Corte di appello confermava la sentenza che aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per il reato di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, terzo comma, c.p.

All’esito del giudizio di appello, l’imputato risultava condannato per avere inviato, da un indirizzo mail a lui riconducibile, alla direzione di una testata giornalistica on-line, due e-mail, con le quali offendeva la reputazione della parte offesa.

Ricorre per cassazione l’imputato eccependo, tra l’altro, che non vi sarebbe prova che i messaggi di posta elettronica siano arrivati a conoscenza di più persone, essendo stata inviata la comunicazione a una mail della direzione di una testata giornalistica.

Il motivo è stato ritenuto infondato.

La Cassazione ha ribadito che, ai fini della configurabilità del reato di diffamazione (diffamazione aggravata nel caso di specie), è necessario che l’autore della frase lesiva dell’altrui reputazione comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona ma con modalità tali che detta notizia venga sicuramente a conoscenza di altri, e tale requisito deve presumersi qualora l’espressione offensiva sia contenuta in un documento che, per sua natura, sia destinato ad essere visionato da più persone (ex multis, Sez. 5, n. 522 del 26/05/2016, dep. 2017, S., Rv. 269016).

Secondo la ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito, l’autore del reato ha inviato le sue e-mail non all’indirizzo di posta elettronica di un singolo specifico soggetto inserito nell’organizzazione della testata giornalistica, ma all’indirizzo della direzione della testata, ossia ad un ufficio prevedibilmente composto da più persone facoltizzate a prendere visione dei messaggi di posta elettronica inviati all’ufficio di loro appartenenza, come confermato dalle dichiarazioni testimoniali della persona offesa.

In applicazione del principio sopra esposto, ha ritenuto corretta la conclusione cui è pervenuta la Corte di appello secondo la quale è avvenuta la comunicazione con più persone.

Cassazione Penale 32155 del 7.08.2024

23 agosto 2024

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