Facoltà di non rispondere e ingiusta detenzione

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Prendiamo spunto dalla sentenza della Corte di Cassazione Penale in tema di facoltà di non rispondere e ingiusta detenzione.

In particolare, il tema è quello della valutazione del comportamento della persona sottoposta alle indagini che si sia avvalsa della facoltà di non rispondere.

L’articolo 314 del codice di rito prevede che “Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un’equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave”.

Completa il comma la previsione secondo cui “L’esercizio da parte dell’imputato della facoltà di cui all’articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo”.

La facoltà di che trattasi è quella prevista per la persona sottoposta alle indagini che può, in sede di interrogatorio, avvalersi della facoltà di non rispondere.

La suddetta previsione è recente in quanto è stata introdotta dal D.Lgs. 188/2021, precisamente dall’art. 4, comma 1, lett. b).

Successivamente a tale novella normativa si sono registrate numerose pronunce in tema di facoltà di non rispondere e ingiusta detenzione.

Esse hanno confermato che il silenzio serbato dall’indagato in sede di interrogatorio, nell’esercizio della facoltà difensiva prevista dall’art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non costituisce condotta ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione (Sez.4, n. 19621 del 12/04/2022, Rv. 283241 – 01).

Ciò che rileva, invece, sono eventuali comportamenti reticenti tenuti dall’indagato in sede di interrogatorio o il mendacio dell’indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevanti sulla determinazione cautelare, incidendo sull’accertamento dell’eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione (Sez. 4, n.30056 del 30/06/2022, Rv.283453 – 01; Sez. 4, n.3755 del 20/01/2022, Rv. 282581 – 01).

Cassazione Penale 31971 del 6.08.2024

22 agosto 2024

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