La sentenza della Corte di Cassazione Penale ci consente di analizzare un caso di autentica implicita della sottoscrizione di atto di appello.
La Corte di appello dichiarava inammissibile l’appello presentato dal difensore dell’imputato in considerazione del fatto che l’atto di appello, depositato a mezzo PEC presso la cancelleria del Tribunale, non conteneva, come richiesto dall’art. 581, comma 1-ter c.p.p., dichiarazione o elezione di domicilio sottoscritta dall’imputato ed autenticata dal difensore, ma sottoscritta dal solo imputato.
Avverso l’ordinanza l’imputato ha presentato, per mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale deduce un motivo, declinato come violazione di legge e vizio di motivazione.
Sostiene che la norma processuale introdotta dalla cd. riforma Cartabia (art. 581-ter c.p.p.) non avrebbe introdotto l’onere, per il difensore, di autenticare l’elezione di domicilio laddove, come nel caso di specie, il ricorrente abbia già investito il proprio difensore di mandato difensivo fiduciario sin dal primo grado e si sia limitato a sottoscrivere la dichiarazione di elezione di domicilio poi allegata all’atto di appello.
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Il ricorso è stato ritenuto fondato.
La provenienza dell’atto di appello dal difensore di fiducia dell’imputato è certa ed è certo che egli lo abbia sottoscritto digitalmente.
Secondo la Corte di appello, nella sostanza e implicitamente, tale sottoscrizione digitale non sarebbe sufficiente perché non consente di ritenere autentica la firma apposta dall’ imputato in calce alla elezione di domicilio. L’ordinanza impugnata osserva che l’elezione di domicilio è stata redatta dall’imputato a penna e sostiene che, per ritenerla valida, il difensore avrebbe dovuto sottoscriverla per autentica e non potrebbe configurarsi autentica implicita della sottoscrizione.
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Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall’art. 87 bis d.lgs. n. 150 del 2022.
La disposizione prevede, al comma 3, che, quando il deposito ha ad oggetto un’impugnazione, l’atto «in forma di documento» informatico debba essere «sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati >> e debba contenere «la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all’originale ».
Nel caso in esame, l’imputato ha eletto domicilio presso il difensore già nel corso del giudizio di primo grado ed ha conferito allo stesso difensore mandato ad impugnare.
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Ai sensi dell’art. 581 ter, comma 1 c.p.p., il difensore – la cui legittimazione a proporre appello non è controversa – doveva depositare, unitamente all’atto di impugnazione, « la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione in giudizio».
La Corte di appello ha ritenuto che l’elezione di domicilio depositata unitamente all’appello non fosse valida non essendo state rispettate le forme dell’art. 162, comma 1, c.p.p.
La circostanza che il documento sottoscritto dall’imputato fosse allegato ad un atto sottoscritto digitalmente dal difensore è stata ritenuta irrilevante.
La Corte territoriale non ha considerato che, ai sensi dell’art. 581, comma 1 ter c.p.p., l’elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione in giudizio in grado di appello deve essere depositata unitamente all’atto di impugnazione e tale adempimento, previsto a pena di inammissibilità, rende l’elezione di domicilio parte integrante dell’atto di impugnazione.
In questa prospettiva è ben possibile che l’autenticazione della firma apposta in calce all’elezione di domicilio avvenga con la sottoscrizione dell’atto di impugnazione.
La circostanza che, nel caso di specie, le elezioni di domicilio non siano state inserite nell’atto di impugnazione è conseguenza del fatto che l’appello non è stato proposto personalmente dall’imputato, bensì dal suo difensore.
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Gli atti contenenti l’elezione di domicilio (e la procura speciale ad impugnare), tuttavia, sono stati depositati unitamente all’impugnazione sicché può ritenersi perfezionata l’autentica implicita della sottoscrizione nella sottoscrizione digitale dell’atto di appello che il difensore ha provveduto a depositare a mezzo PEC.
Un principio analogo è stato affermato di recente con riferimento alla sottoscrizione di una richiesta di restituzione nel termine proposta ai sensi dell’art. 175, comma 1, c.p.p. che era stata dichiarata inammissibile perché depositata a mezzo PEC dal difensore della parte richiedente, ed era stata sottoscritta dalla parte richiedente senza che la sottoscrizione fosse stata autenticata.
Si è ritenuto, infatti, che la firma digitale del difensore apposta sull’istanza di restituzione nel termine sottoscritta dalla parte e depositata telematicamente dallo stesso difensore in conformità al disposto dell’art. 87 bis d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, unitamente alla contestuale nomina fiduciaria potesse valere quale autenticazione tacita della sottoscrizione del richiedente pur in mancanza di una formula espressa in tal senso (Sez. 6, n. 14882 del 13/03/2024, Tongiani Rv. 286298).
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Nello stesso senso la giurisprudenza si è pronunciata in casi in cui l’atto di querela depositato dal difensore della persona offesa non conteneva l’autenticazione della firma.
Si è ritenuto, infatti, che il documento col quale l’offeso manifesta la volontà di chiedere la punizione e conferisce al difensore l’incarico di provvedere al deposito dell’atto presso l’Autorità giudiziaria, può considerarsi implicitamente sottoscritto dal difensore anche per autentica atteso che, provvedendo al deposito, il difensore si è fatto carico della provenienza della sottoscrizione ( Sez. 5, n. 13813 del 26/03/2015, Recce Rv. 262966).
Cassazione Penale 32984 del 22.08.2024
26 agosto 2024










