Giurisdizione per reato commesso all’estero

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Recensiamo la sentenza della Corte di Cassazione Penale nella parte in cui affronta il tema della giurisdizione per reato commesso all’estero.

Il caso è quello di due tecnici di una società italiana impegnata in lavori in Libia che, durante un trasferimento, furono dapprima rapiti insieme ad altri due colleghi e poi uccisi nel corso di un ulteriore spostamento mentre gli altri due riuscivano a fuggire.

I fatti si sono svolti in Libia, la responsabilità è stata ascritta a soggetti italiani che, secondo l’impostazione accusatoria, avrebbero determinato, per loro colpa, la morte dei lavoratori.

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La Corte di Cassazione ha chiarito che trattasi di reato commesso all’estero (omissivo colposo) per cui sussiste la giurisdizione del giudice italiano, ancorché l’azione si sia svolta in Libia e nel medesimo Paese africano abbiano avuto i drammatici accadimenti che hanno portato alla morte dei due tecnici italiani.

Ha ricordato che costituisce ius receptum che, per il principio di territorialità della legge penale di cui all’art. 6, comma 2, cod. pen., il reato si considera commesso nel territorio dello Stato anche quando l’azione o l’omissione che lo costituisce è stata ivi realizzata soltanto in parte.

Così la sentenza della Sez. 3, n. 30153 Jel 08/03/2018, Ali, Rv. 273829 – 01 ha ritenuto la procedibilità nel caso di un imputato che aveva organizzato la ricezione di sostanza stupefacente procacciata in Pakistan da altri e che aveva procurato il biglietto di viaggio per il corriere, ritenendo irrilevante l’arresto di quest’ultimo ancor prima della partenza).

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Ai fini dell’affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reato commesso all’estero, anche in parte, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, che, seppur privo dei requisiti di idoneità e inequivocità richiesti per li tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia e quella realizzata in territorio estero.

In tal senso la sentenza della Sez. 4, n. 39993 del 07/10/2021, Xhindoli, Rv. 282061 – 01 che, in una fattispecie in tema di furto di valori contenuti in una cassaforte in Svizzera, ha ritenuto immune da censure li riconoscimento della giurisdizione italiana per essersi verificata, in Italia, la predisposizione dei mezzi atti a scassinare la cassaforte.

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E’ stato anche affermato che, in caso di concorso di persone nel reato commesso in parte all’estero, ai fini dell’affermazione della giurisdizione italiana e per la punibilità di tutti i concorrenti è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificata anche solo una frazione della condotta ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, che, seppur priva dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per li tentativo, sia comunque significativa e collegabile in modo chiaro e univoco alla parte restante realizzata in territorio estero

Al riguardo, ha citato la sentenza della Sez. 3, n. 35165 del 02/03/2017, Sorace, Rv. 270686 – 01 in una fattispecie in tema di concorso di persone nel reato di importazione di sostanza stupefacente, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza della Corte territoriale che aveva ravvisato la giurisdizione italiana nella condotta dell’imputato trovato in possesso di sostanza stupefacente all’aeroporto di Caracas, ivi arrestato e giudicato, sulla base del rilievo che la sostanza detenuta dallo stesso gli era stata affidata affinché la trasportasse in Italia per consegnarla a determinati soggetti; la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza insufficiente, non avendo indicato i correi, né descritto gli accordi tra loro intercorsi e nemmeno individuato la frazione di condotta realizzata nel territorio dello Stato collegata con quella commessa all’estero.

E ancora, la sentenza della Sez. 4, n. 44837 del 11/10/2012, Krasniqi, Rv. 254968 – 01, che, in applicazione del principio, ha ritenuto commesso in Italia il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, sub specie di offerta, messa in vendita e cessione di sostanze stupefacenti, in quanto lo scambio della droga, ancorché materialmente avvenuto in territorio estero, era stato preceduto da contatti telefonici con i singoli acquirenti, i quali percepivano la disponibilità alla cessione della droga in Italia da dove chiamavano.

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In passato, era stato specificato che, in relazione a reati commessi in parte anche all’estero, ai fini dell’affermazione della giurisdizione italiana, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato l’evento o sia stata compiuta, in tutto o in parte, l’azione, con la conseguenza che, in ipotesi di concorso di persone, perché possa ritenersi estesa la potestà punitiva dello Stato a tutti i compartecipi e a tutta l’attività criminosa, ovunque realizzata, è sufficiente che in Italia sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, a nulla rilevando che tale attività parziale non rivesta in sé carattere di illiceità, dovendo essa essere intesa come frammento di un unico “iter” delittuoso da considerarsi come inscindibile.

Così la sentenza Sez. 1, n. 41093 del 06/05/2014, Cuomo, Rv. 260703 – 01 che, in applicazione del principio, ha ritenuto sottoposto alla giurisdizione italiana li delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso in riferimento a persona operante all’estero per conto di una consorteria la cui attività in Italia, posta in essere da altri sodali, era consistita esclusivamente nello sbarco di casse di tabacchi lavorati esteri e nella vendita di tali prodotti di contrabbando, senza esplicazione del metodo mafioso.

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Nello specifico del reato omissivo la Suprema Corte ha chiarito ormai da tempo che li reato omissivo colposo si considera commesso nello Stato, in applicazione del principio di territorialità della legge penale, qualora abbia avuto luogo in tale territorio anche una sola parte della omissione causativa dell’evento (Sez. 4, n. 22147 del 10/03/2011, Bernard, Rv. 250701 – 01).

E con la recente Sez. 4, n. 35510 del 20/05/2021, Orioli, Rv. 281853 – 01 in tema di omicidio colposo con violazione della normativa antinfortunistica sul lavoro, in una fattispecie analoga a quella in questione, si è ribadito che, ai fini dell’affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all’estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, che, seppur privo dei requisiti di idoneità e inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia e quella realizzata in territorio estero.

Nel caso di specie, la Corte ha riconosciuto la giurisdizione italiana per essersi verificata, in Italia, la parte iniziale della condotta degli imputati che, pur essendovi legalmente tenuti, non avevano ottemperato alle norme di formazione ed informazione poste a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, così causando colposamente la morte di un lavoratore italiano che, per loro conto, prestava attività lavorativa su una nave battente bandiera straniera e in acque territoriali estere.

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In conclusione, nel solco di tali principi, pur trattandosi di reato commesso all’estero, sussiste senza dubbi la giurisdizione del giudice italiano anche nella vicenda di cui alla sentenza in rassegna in quanto l’omissione contestata ai tre componenti del Consiglio di amministrazione della società attiene a comportamenti (la predisposizione di un documento di valutazione dei rischi che contemplasse quello concretizzatosi nel trasferimento dei tecnici presso il cantiere in Libia, l’assicurazione che vi sia uno scambio di informazioni all’interno della struttura aziendale circa la gestione del rischio per l’integrità fisica dei lavoratori durante tali trasferimenti e, comunque, l’effettuazione di ogni tipo di controllo o verifica sull’ esistenza di direttive della società sul punto) che si sarebbero dovuti tenere in Italia, ovvero nel luogo ove la società ha la sede legale e dove opera il consiglio di amministrazione.

Cassazione Penale 31665 del 2.08.2024

12 agosto 2024

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