Omessa bonifica e inottemperanza all’ordinanza di rimozione dei rifiuti

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Con la recente sentenza la Cassazione si è pronunciata sul discrimine tra omessa bonifica e inottemperanza all’ordinanza di rimozione dei rifiuti.

In particolare, ha affermato il principio secondo cui, in tema di tutela dell’ambiente, il delitto di omessa bonifica, previsto dall’art. 452-terdecies c.p., si differenzia dalla contravvenzione di inottemperanza all’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti, di cui all’art. 255, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto:

. il delitto di omessa bonifica presuppone una condotta che abbia potenzialità inquinanti;

. l’inottemperanza all’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti richiede l’abbandono dei rifiuti, in esso compreso anche il deposito incontrollato e l’immissione nelle acque, da cui non derivi un evento potenzialmente in grado di inquinare.

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Il caso trae origine da una sentenza della Corte di appello che confermava la pronuncia emessa dal Tribunale, con la quale un soggetto era stato giudicato colpevole del delitto di cui all’art. 452-terdecies c.p. in violazione di un’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il ricorrente, deducendo tre motivi tra cui la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 255, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Di questa contravvenzione, precisa il ricorrente, ricorrerebbero gli elementi costitutivi, quali l’esistenza di un’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti ed una condotta di inottemperanza da parte del destinatario della stessa.

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Il ricorso è stato ritenuto fondato.

La Corte evidenzia anzitutto che gli artt. 452-terdecies c.p. e 225, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006,  contengono disposizioni ispirate alla medesima ratio, tesa a sanzionare comportamenti omissivi tenuti in presenza di (e nonostante) un obbligo di natura pubblicistica di segno positivo, avente ad oggetto attività di recupero e di ripristino e, nel solo caso del delitto, anche di bonifica, a fronte di precedenti comportamenti lesivi – o potenzialmente lesivi – del bene tutelato, quale l’integrità dell’ambiente.

Il contenuto di questi obblighi, prosegue la Corte, non sembra peraltro indicato in termini comuni proprio dal decreto n. 152 in esame, così che per ripristino e ripristino ambientale debbono intendersi gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d’uso conforme agli strumenti urbanistici (art. 240, lett. q).

Per la bonifica, invece, deve intendersi l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia rischio.

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Di seguito la stessa Corte precisa che, nonostante la comune identità ispiratrice, che si traduce in un’evidente vicinanza di lessico, ciascuna delle due disposizioni mantiene tuttavia un proprio spazio operativo, che ne giustifica l’autonoma previsione normativa, anche con riguardo alla differente qualifica formale e, conseguentemente, al trattamento sanzionatorio.

L’elemento distintivo tra i due reati, in particolare, si riscontra nella condotta violativa a presupposto dell’ordine impartito, nonché negli effetti di questa, con particolare riguardo alla sua potenzialità inquinante.

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L’art. 255, disciplina il solo caso di abbandono dei rifiuti (in esso compreso anche il deposito incontrollato e l’immissione nelle acque), che viene sanzionato in termini più severi qualora, in esito alla condotta stessa, non si ottemperi all’ordinanza del sindaco che impone uno dei comportamenti positivi di segno contrario, ai sensi dell’art. 192, comma 3.

Secondo i giudici di legittimità quest’ultima disposizione concerne proprio (ed esclusivamente) il “divieto di abbandono”, come da relativa rubrica, con espressa previsione (comma 3) delle attività a vario titolo riparatorie che debbono seguire alla violazione medesima, nonché del potere/dovere del sindaco di disporre con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere la cui violazione – si ribadisce – è sanzionata come tale dall’art. 255, comma 3, già solo in termini formali.

Il combinato disposto degli artt. 192, comma 3, e 255, comma 3, citati, pertanto, presuppone una condotta di abbandono dei rifiuti (compresi il deposito incontrollato e l’immissione nelle acque), delineando – nonostante l’apparenza contraria indotta dal riferimento lessicale a “chiunque” – un reato proprio, che può essere commesso solo dai destinatari formali dell’ordinanza del sindaco, siano essi gli autori materiali della condotta o qualunque soggetto che si trovi con l’area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli – e per ciò stesso imporgli – di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l’area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti, nocivi per la salvaguardia dell’ambiente (Sez. U, Sentenza n. 4472 del 2009, Rv. 606599; Sez. 3, n. 24724 del 2007; Grispo, Rv. 236954).

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L’art. 452-terdecies c.p., invece, richiede “ a monte” una condotta che – qualificabile o meno come abbandono, nei termini appena richiamati – presenti comunque un elemento aggiuntivo e caratterizzante, che ne accresce il rilevo penale, ossia una potenzialità inquinante, tale da imporre l’adozione delle procedure di cui agli artt. 239 ss., d.lgs. n. 152 del 2006, in tema di bonifica;

Quanto suindicato si ricava dalla specifica lettera della rubrica – per l’appunto Omessa bonifica – e dalla collocazione della norma tra i delitti contro l’ambiente, con l’effetto che il riferimento al “ripristino o al recupero dello stato dei luoghi”, come ulteriore oggetto dell’obbligo non ottemperato, deve ritenersi riguardare soltanto i casi in cui tali attività siano funzionali alla bonifica stessa.

Ne consegue che, se i termini generali, ossia ai sensi del decreto n. 152 in esame, per “ripristino e ripristino ambientale” debbono intendersi gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, il riferimento al “ripristino o al recupero dello stato dei luoghi” contenuto nell’art. 452-terdecies c.p. deve invece intendersi misurato soltanto su quegli interventi che della bonifica costituiscono complemento.

La norma in esame, pertanto, presuppone che l’obbligo non ottemperato segua il verificarsi di un evento potenzialmente in grado di inquinare il sito, come da lettera dell’art. 242, comma 1, stesso decreto, che disciplina le procedure operative ed amministrative proprio in tema di bonifica; in evidente coerenza, del resto, con l’art. 240, lett. p), d.lgs. n. 152.

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In tale contesto la Corte precisa che, solo il verificarsi di un evento di tale natura, evidentemente da accertare in fatto, e l’inottemperanza all’ordine pubblico volto all’eliminazione del conseguente pericolo di inquinamento, giustificano dunque l’ipotesi autonoma di reato e, ancor più, la natura delittuosa della medesima condotta omissiva, con il relativo trattamento sanzionatorio, così consentendo di definire adeguatamente i contorni del delitto rispetto alla fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 255, comma 3, d.lgs. n. 152; il cui ambito di applicazione, infatti, risulta definito dalle sole condotte di abbandono dalle quali non derivi un evento potenzialmente inquinante.

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Nel caso di specie, la lettura del provvedimento, sembra evidenziare che il ricorrente fosse risultato destinatario di un provvedimento – a lui rivolto quale “conduttore del deposito incontrollato di rifiuti” – nel quale era esplicitata la necessità del ripristino dello stato dei luoghi senza alcun riferimento, dunque, ad attività di bonifica, pertanto la riscontrata inottemperanza dovrebbe esser sanzionata a norma dell’art. 255, comma 3.

Per le sovraesposte ragioni la Cassazione ha affermato, in tema di tutela dell’ambiente, che il delitto di omessa bonifica, previsto dall’art. 452-terdecies c.p., si differenzia dalla contravvenzione di inottemperanza all’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti, di cui all’art. 255, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto il primo presuppone una condotta che abbia potenzialità inquinanti, mentre la seconda richiede l’abbandono dei rifiuti, in esso compreso anche il deposito incontrollato e l’immissione nelle acque, da cui non derivi un evento potenzialmente in grado di inquinare.

Alla stregua di quanto illustrato la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata.

Cassazione Penale 32117 del 10.08.2024

21 agosto 2024

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