Riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna

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Recensiamo la sentenza della Cassazione Penale in tema di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna.

Con sentenza della Corte d’appello, in riforma della sentenza del Tribunale, che aveva ritenuto l’imputato colpevole ha invece assolto il predetto dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

La Corte d’appello ha ritenuto che il giudice di primo grado non si sia confrontato adeguatamente con le argomentazioni anche tecniche avanzate dalla difesa dell’imputato.

Avverso detta sentenza la parte civile ha proposto ricorso per cassazione eccependo, tra l’altro, l’illegittimità della sentenza per non aver motivato in modo rafforzato ed argomentato nella parte in cui rovescia l’esito della sentenza di primo grado e quindi la riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna.

Si assume che la decisione impugnata si fonda su una motivazione caratterizzata da una forza persuasiva minore rispetto a quella che censura a causa di un impianto argomentativo carente.

L’obbligo di motivazione rafforzata si traduce nel dovere di confutare punto per punto gli snodi fondamentali della sentenza riformata in modo da illustrare compiutamente ed in modo persuasivo le ragioni per cui gli elementi di diritto e di fatto posti alla sua base devono ritenersi errati.

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La Cassazione ha accolto il ricorso.

Al fine di inquadrare la questione, occorre prendere la mosse dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 che ha enunciato principi importanti in tema di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna.

In particolare, tale sentenza ha statuito che “Il giudice d’appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva”.

In motivazione si legge inoltre che “Il giudice di appello, dunque, nel riformare la condanna pronunciata in primo grado con una sentenza di assoluzione, dovrà confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l’integrale riforma senza limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte”.

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Nel medesimo solco interpretativo si colloca anche la giurisprudenza di legittimità successiva, che, sempre in tema di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna, ha ulteriormente precisato che “Il giudice d’appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado sulla base del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata che dia razionale giustificazione della difforme decisione adottata, indicando in maniera approfondita e diffusa gli argomenti, specie se di carattere tecnico-scientifico, idonei a confutare le valutazioni del giudice di primo grado” (Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, dep. 2022, Nappa, Rv. 282612; Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Vollero, Rv. 281404).

E’, dunque, evidente che in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, la motivazione della sentenza d’appello deve compiutamente indicare le ragioni per cui una determinata prova assuma una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado e dare conto di un percorso argomentativo dissenziente rispetto a quello adottato dal giudice di primo grado e dotato di persuasività.

Cassazione Penale 32776 del 21.08.2024

27 agosto 2024

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