Il comune strumento informatico nei delitti non determina continuazione nel reato

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Recensiamo la sentenza della Corte di Cassazione penale in tema di continuazione nel reato nel caso di ipotesi legate da un comune strumento informatico nei delitti.

La questione attiene a un’istanza, proposta al giudice dell’esecuzione, di dichiarare la continuità e quindi rideterminare la pena in relazione a due condanne inflitte all’interessato per altrettanti reati, commessi avvalendosi di un comune strumento informatico nei delitti, uno commesso a Reggio Calabria e e uno a Milano.

Il giudice dell’esecuzione ha escluso l’applicazione della disciplina della continuazione tra due reati, evidenziando che le due associazioni operavano in luoghi distinti, avevano diverse compagini e svolgevano la loro attività in ambiti distinti non essendo sufficiente il comune strumento informatico nei delitti.

Ciò anche con specifico riferimento alla posizione del ricorrente che nell’associazione mafiosa si occupava delle scommesse clandestine e del riciclaggio dei relativi proventi mentre quella “semplice” milanese era attiva nel settore del c.d. pishing.

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Ricorreva la difesa evidenziando che il giudice dell’esecuzione non avrebbe adeguatamente considerato che le condotte, caratterizzate in ogni caso dall’essere finalizzate al conseguimento di profitti illeciti attraverso l’uso di “marchingegni elettronici”, sarebbero comunque riferibili a una unica determinazione criminosa.

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La Cassazione ha rigettato il ricorso non potendo essere sufficiente la considerazione che l’elemento unificante sarebbe costituito dalla comune determinazione criminosa del ricorrente di trarre profitti dalla propria “professionalità” nella gestione e utilizzazione di competenze informatiche.

Invero, l’istituto della continuazione è configurabile solo allorché vi siano elementi idonei a evidenziare l’esistenza di un unico elemento intellettivo (il medesimo disegno criminoso) che abbraccia ab origine tutti i fatti (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023. Qomiha, Rv. 284420 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 – 01).

Nel caso di specie, le due associazioni, che pure insistono in ambiti territoriali distinti, non hanno alcun elemento in comune né appaiono in alcun modo riferibili a una unica e originaria determinazione.

Cassazione Penale 34141 del 10.09.2024

19 settembre 2024

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