Recensiamo la sentenza della Corte di Cassazione civile che interviene in ordine alla mancata ammissione della CTU nell’ambito di un procedimento civile.
La vicenda nasce da un controversia introdotta dalla banca in relazione a un contratto di leasing immobiliare con richiesta di risoluzione del contratto a causa del mancato pagamento di alcune rate.
Il Tribunale accoglieva la domanda che veniva confermata in appello.
Ricorrono pertanto le parti soccombenti eccependo, tra l’altro, l’omesso l’esame di un fatto decisivo ai fini della decisione della controversia, in quanto, a causa della mancata ammissione della CTU, non era stato possibile prevenire alla prova della erroneità del tasso.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso richiamando il proprio orientamento in tema di mancata ammissione della CTU.
Al riguardo, sottolinea che, circa la mancata ammissione della CTU, sussiste il consolidato principio affermato dalla Cassazione secondo cui “la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio ( e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario e la motivazione dell’eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice” (Cass., 1, n. 15219 del 5/7/2007; Cass., L, n. 9461 del 21/4/2020; Cass., 6-1, n. 326 del 13/1/2020).
Peraltro, evidenza la Suprema Corte come il ricorso appare vieppiù infondato anche in presenza di una doppia conforme, che consente il ricorso per cassazione per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c solo se si indicano le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.
Cassazione Civile 25774 del 26.09.2024
30 settembre 2024










