Natura di incaricato di pubblico servizio dell’addetto ai servizi postali

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Recensiamo la sentenza della Corte di Cassazione Penale in tema di natura di incaricato di pubblico servizio dell’addetto ai servizi postali.

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L’imputato era stato riconosciuto responsabile di peculato in quanto, nella qualità di addetto alle lavorazioni interne dell’area di Poste Italiane S.p.A., tenuto a contabilizzare in apposito registro tutti gli importi riscossi quotidianamente dai

portalettere a titolo di corrispettivo dei servizi di recapito pacchi in contrassegno, importi che Poste italiane avrebbe dovuto corrispondere ai soggetti mittenti il giorno successivo, mediante la falsificazione del registro sopra menzionato, dal quale risultava che le consegne non erano andate a buon fine, si appropriava della somma di euro 3500,00, solo in parte restituita.

Proponeva ricorso deducendo la natura privatistica dell’attività svolta che non è riconducibile alla raccolta del risparmio postale, ma all’attività di bancoposta, analoga a quella svolta dagli istituti bancari, trattandosi semplicemente della riscossione delle somme di danaro da parte dei portalettere, della successiva consegna di dette somme al ricorrente e della conseguente corresponsione degli importi riscossi ai mittenti.

Inoltre, rilevava la natura meramente esecutiva delle mansioni svolte dal ricorrente, che in ogni caso impedirebbe di qualificarlo come incaricato di pubblico servizio.

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La Cassazione ha rigettato il ricorso evidenziando innanzitutto come la persona addetta ai servizi postali, da chiunque gestiti, è considerata incaricato di pubblico servizio in conformità all’articolo 358 cod. pen.

Le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta sono, invece, considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti.

La giurisprudenza della Corte ha già riconosciuto la qualifica pubblicistica alle seguenti figure professionali di dipendenti di Poste Italiane S.p.A.:

1) al “portalettere” (si veda, da ultimo, Sez. 6, n. 49843 del 25/09/2018, Galdo, v.274205);

2) all’impiegato addetto alla regolarizzazione, mediante affrancatura, dei bollettini “mod. 267” dei pacchi da restituire al mittente, e alla tenuta di un apposito registro nel quale annotare i dati identificativi di ciascuna operazione (Sez. 6, n.39591 del 02/11/2010, Grillo, Rv. 248532);

3) al dipendente che svolga mansioni di “cedolista” in quanto tale attività comporta non solo mansioni di ordine o prestazioni materiali (trasporto dei dispacci), ma anche compiti accessori e complementari allo svolgimento della funzione pubblica quale, ad esempio, l’apposizione di firma liberatoria di quanto ricevuto in consegna dalle ditte accollatarie della corrispondenza speciale (Sez. 5, n. 22018 del 21/03/2003, Passaro, Rv. 224671).

Tale qualifica pubblicistica è stata, invece, esclusa per l’addetto allo smistamento della corrispondenza (Sez. 6, n. 46245 del 20/11/2012 D’Auria Rv. 253505).

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Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che gli elementi descrittivi delle mansioni svolte dall’imputato erano idonei a superare la soglia delle mere mansioni di ordine e ad inquadrare detta attività nell’ambito della contestata qualifica pubblicistica e quindi a ritenere l’imputato incaricato di pubblico servizio.

Di conseguenza, appare corretta anche la qualifica di peculato del reato contestato.

Dalla sentenza di primo grado risulta, infatti, che:

. il procedimento ha avuto origine dai reclami di clienti per la mancata consegna e il mancato pagamento di contrassegni postali;

. dalla successiva indagine è emerso che, dopo la consegna dei pacchi, i portalettere consegnavano all’imputato gli importi riscossi in contrassegno che lui avrebbe dovuto a sua volta versare ai mittenti dei plichi in qualità di addetto alle lavorazioni interne;

. l’imputato, falsificando gli esiti della notifica, eludeva i controlli del sistema, attribuendo la dicitura “avvisato” anziché quella “consegnato” al plichi recapitati dai portalettere in contrassegno, occultando il bollettino consegnatogli con l’importo riscosso dal portalettere e appropriandosi del denaro.

Veniva quindi esclusa la natura meramente esecutiva delle mansioni svolte, avendo coerentemente ravvisato nello svolgimento delle sue mansioni profili di autonomia decisionale e di discrezionalità operativa.

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Corretta, secondo la Cassazione, la qualificazione giuridica del reato come peculato.

La sentenza impugnata ha fatto buon governo della giurisprudenza secondo cui la distinzione tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell’art. 61, n. 9, cod. pen., va individuata con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo:

. il peculato quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio;

. ravvisandosi invece la truffa aggravata quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene.

Pertanto, nelle ipotesi di peculato le condotte di falsificazione documentale o gli artifici costituiscono un “post factum”

non punibile in quanto compiuti per conseguire un risultato ulteriore finalizzato all’occultamento o al perfezionamento della materiale appropriazione della “res” (Sez. 6, n. 10569 del 05/12/2017, dep. 2018, Alfieri, Rv. 273395).

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Sulla base di quanto sopra esposto, partendo dalla natura di incaricato di pubblico servizio dell’addetto al servizio postale, la Cassazione ha confermato che integra il delitto di peculato la condotta dell’impiegato di Poste Italiane S.p.A. addetto alle lavorazioni interne del servizio di consegna dei pacchi in contrassegno, il quale, avendo per ragioni del suo servizio la disponibilità del denaro consegnatogli dai portalettere, si appropri dei relativi importi, spettanti ai mittenti dei pacchi consegnati.

Cassazione Penale n.35366 del 20.09.2024

25 settembre 2024

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