Recensiamo la sentenza della Corte di Cassazione Penale in tema di omessa rinnovazione della prova dichiarativa in un caso di ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado.
La vicenda scaturisce da un procedimento in cui l’imputata, in primo grado, era stato assolto a seguito di rito abbreviato mentre la Corte d’appello aveva ribaltato la pronuncia affermando la penale responsabilità per omicidio stradale.
In primo grado erano state prodotte e valutate due consulenze tecniche mentre in appello la Corte si era limitata a sentire due testimoni e ad affermare che le conclusioni del Tribunale erano errate, valorizzando alcune contraddizioni emerse nella ricostruzione tecnica.
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L’imputata ha proposto ricorso eccependo, tra l’altro, che un diverso apprezzamento delle due consulenze tecniche rispetto alla valutazione del giudice di primo grado, anche se si è celebrato l’abbreviato, avrebbe imposto alla Corte di appello di disporre l’esame dei due consulenti tecnici ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., richiamandosi al riguardo i reiterati interventi delle Sezioni unite della S.C., cioè: Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785; e Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112-03.
Si denuncia non soltanto l’omesso esame dei due consulenti tecnici (omessa dichiarazione della prova dichiarativa) ma anche la violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata, avendo la Corte di merito omesso di confrontarsi puntualmente con la sentenza di primo grado su punti decisivi della vicenda.
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La Cassazione ha accolto il ricorso evidenziando che la Corte di appello “ribalta” il giudizio svolgendo plurime considerazioni tecniche che implicano conoscenze professionali che esulano dal patrimonio conoscitivo del magistrato e che devono acquisirsi necessariamente mediante nuovo ascolto dei consulenti in contrasto tra loro, non essendo sufficiente la lettura da parte della Corte territoriale delle relazioni scritte e dei verbali dell’esame dei consulenti.
In particolare, sono state richiamate le seguenti sentenze in merito all’omessa rinnovazione della prova dichiarativa in appello:
. Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492, secondo cui «È affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, di cui all’art. 533, comma primo, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell’imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell’art. 603, comma terzo, cod. proc. pen.»;
. Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785, secondo cui «È affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio “al di là di ogni ragionevole – dubbio”, la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell’imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all’esito di un giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all’esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni»;
. Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112-03, secondo cui «L’omessa rinnovazione della prova peritale acquisita in forma dichiarativa da parte del giudice di appello che proceda, sulla base di un diverso apprezzamento della stessa, nella vigenza dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., alla riforma della sentenza di assoluzione, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio della sentenza, denunciabile in sede di giudizio di legittimità a norma dell’art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., mentre la pronuncia di riforma adottata sulla base della rivalutazione della relazione del perito, acquisita in forma puramente cartolare, è sindacabile per vizio di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., sempre che la prova negata, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura tale da potere determinare una diversa conclusione del processo».
Cassazione Penale 32125 del 27.08.2024
2 settembre 2024










