Revisione del processo penale, prova nuova e sindacato di legittimità

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La sentenza della Corte di Cassazione Penale affronta il tema della revisione del processo penale, del concetto di prova nuova e sindacato di legittimità.

Con l’istanza di revisione, venivano dedotte quali «prove nuove»:

i) una sentenza della Corte di appello che vedeva il condannato parte civile;

il) una consulenza tecnica di parte mai prodotte prima e, pertanto, mai scrutinate in precedenza dai giudici di merito e di legittimità.

Il ricorso è stato ritenuto inammissibile sulla base del principio consolidato secondo cui

«Ai fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione, non può mai costituire “prova nuova” una diversa valutazione tecnica ovvero scientifica di dati già valutati, perché ciò equivarrebbe a un apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e deliberate nel procedimento» (Sez. 2, n. 5494 de/ 12/12/1994, dep. 1995, Rv. 201111), con la precisazione che possono invece costituire “prove nuove” ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quelle che, pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria, siano fondate su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili» (Sez. 4, n. 28724 del 14/07/2021, Del Papa, Rv. 281740; Sez. 5, n. 10523 del 20/02/2018, Rossi, Rv. 272592).

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Con riferimento alla consulenza tecnica, la Corte di Cassazione ha verificato che, nel caso di specie, il Giudice della revisione si è posto nell’alveo di tale principio, né la difesa – in sede di istanza di revisione del processo penale ovvero in sede di ricorso per cassazione – ha dedotto che la consulenza prodotta era stata svolta sulla base di acquisizioni tecniche ovvero scientifiche diverse e innovative, limitandosi, attraverso una censura a-specifica, a rilevare che la stessa non era mai stata prodotta e, dunque, scrutinata, precedentemente all’istanza di revisione.

In merito alla sentenza, la Suprema Corte ha espresso analoghe considerazioni.

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Conclusivamente, in conformità a un’adeguata motivazione, priva di vizi di manifesta illogicità e, come tale, insuscettibile di essere sottoposta al sindacato di legittimità, il giudice della revisione ha ritenuto le asserite “nuove prove” palesemente inidonee a inficiare l’accertamento del fatto pervenendo, su questa corretta base, a dichiarare inammissibile la richiesta di revisione.

Un aspetto dirimente è la valutazione del concetto di prova nuova e sindacato di legittimità.

Tale valutazione, in ordine alla rilevanza delle prove (sentenza rigetto della richiesta di revisione della condanna e consulenza tecnica di parte), si sottrae alla censura in sede di legittimità.

Il giudice della revisione ha dimostrato di aver preso cognizione di tutte le ragioni dell’istante in punto di dedotte implicazioni delle asserite nuove prove, mediante una motivazione adeguata, immune da vizi logici, così da rendere insindacabile, in sede di giudizio di legittimità, il conseguente convincimento.

In tema di revisione, infatti, la declaratoria d’inammissibilità della richiesta per essere le “nuove prove” palesemente inidonee a inficiare l’accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna, si sottrae a censure in sede di legittimità allorché sia fondata su una motivazione adeguata ed immune da vizi logici (tra molte, Sez. 3, Sentenza n. 39516 del 27/06/2017, D., Rv. 272690).

Cassazione Penale n.33393 del 3.09.2024

26 settembre 2024

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