Segnaliamo la sentenza della Corte di Cassazione penale sull’attualità della pericolosità sociale nelle misure di prevenzione.
*
Il Tribunale applicava, nei confronti di tre soggetti, la misura di prevenzione speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni e disponeva la confisca di plurimi beni intestati agli stessi.
La Corte d’appello accoglieva parzialmente l’impugnazione ma confermava il provvedimento nella sostanza.
Proponevano ricorso i destinatari denunciando violazione del del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per difetto del presupposto dell’attualità della pericolosità sociale.
Il giudizio di valutazione dell’attualità della pericolosità sociale sarebbe stato, infatti, fondato su procedimenti penali risalenti e sulle relazioni familiari e, pertanto, sarebbe stata omessa la motivazione con riferimento all’attualità della pericolosità.
Con riferimento a una delle tre posizioni, il difensore rilevava che l’interessato è stato detenuto in carcere per due anni e in tale lasso temporale sarebbe stato sottoposto a trattamenti specificamente volti alla sua risocializzazione.
Era, peraltro, stato sottoposto ad analoga misura di prevenzione, con riferimento alle risultanze di altri procedimenti per condotte risalenti agli anni 1999-2000, e il Tribunale, nel 2010 lo aveva dichiarato socialmente non pericoloso, rigettando la proposta.
In altro procedimento, relativo a condotte poste in essere negli anni 2014-2015, il proposto era stato condannato alla pena di due anni di reclusione, ma come partecipe di una associazione a delinquere e non quale associato ad un sodalizio di tipo mafioso.
La relazione comportamentale del proposto durante il suo percorso carcerario, inoltre, non avrebbe evidenziato condotte censurabili e l’interessato, appena revocata la misura cautelare, nonostante l’emergenza epidemiologica da Covid-19, aveva intrapreso attività lavorativa lecita.
Gli elementi posti a fondamento del giudizio di pericolosità sarebbero, dunque, inidonei a dimostrarne l’attualità della pericolosità sociale del proposto.
La Corte di appello, inoltre, avrebbe illegittimamente applicato l’automatismo secondo il quale «semel mafioso, semper mafioso».
*
Il motivo è stato ritenuto infondato.
Le Sezioni unite della Cassazione, hanno sancito che il concetto di “appartenenza” ad una associazione mafiosa, rilevante per l’applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla “partecipazione”, si sostanzia in un’azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 (dep. 2018), Gattuso, Rv. 271512 – 01).
Nella medesima sentenza le Sezioni unite hanno precisato che, ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della “attualità” della pericolosità del proposto.
La Corte in motivazione ha precisato che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una “partecipazione” del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell’accertamento di attualità della pericolosità (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 (dep. 2018), Gattuso, Rv. 271512 – 01; conf. Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, Mariniello, Rv. 279306 – 01; Sez. 2, n. 8541 del 14/01/2020, Capizzi, Rv. 278526 – 01).
*
Nel caso di specie, la Corte di appello ha fatto buon governo di tali consolidati principi, in quanto ha ottemperato all’obbligo di motivazione imposto dalla legge, ritenendo comprovata la pericolosità qualificata del ricorrente sulla scorta delle risultanze di un procedimento penale e di plurime chiamate in correità che dimostrano l’intraneità del soggetto, a livelli apicali e con vincoli parentali, nel clan ‘ndranghetistico e la sua attività illecita nella gestione del narcotraffico e del gioco e delle scommesse nell’interesse della cosca.
Sulla base di queste risultanze il Tribunale e la Corte di appello hanno, dunque, ritenuto attuale sia la pericolosità qualificata (art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011), che quella generica (art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011), del proposto.
La Corte di appello ha, inoltre, rilevato che le deduzioni difensive basate sulla revoca della misura custodiale nel 2020 e l’attività lavorativa di seguito intrapresa non costituiscono indici fattuali determinanti per escludere l’attuale pericolosità sociale del proposto, in quanto non risulta affatto che il ricorrente si sia concretamente dissociato dalle logiche mafiose in cui ha maturato la sua capacità a delinquere, né che abbia avviato un percorso di rivalutazione critica del proprio operato.
Cassazione Penale 35694 del 23.09.2024
1° ottobre 2024










