Recensiamo la sentenza della Corte di Cassazione in tema di diffamazione e scriminante del diritto di critica politica.
L’imputato veniva condannato per aver offeso la reputazione di un politico pubblicando sul social network Facebook il seguente post: «è vergognoso essere tradito da un amico della stessa lista … si vende il voto … e pensare che nella stessa lista c’è una nipote … sei un parassita che noi tutti paghiamo con la con le tasse … parassita e ignorante».
Contro la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo l’insussistenza del reato di diffamazione.
In particolare, precisa che la persona offesa, riconosciutasi come destinataria del post pubblicato dall’imputato nella propria «bacheca», avrebbe attivamente partecipato alla conversazione via chat – avviata, «sotto il post incriminato», da altri utenti – manifestando il proprio disappunto rispetto a quanto aveva letto.
La partecipazione attiva della persona offesa alla conversazione, secondo il ricorrente, renderebbe il fatto contestato una mera ingiuria e non una diffamazione.
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Tale motivo è stato ritenuto infondato.
La Cassazione, infatti, ha ricordato che «integra il delitto di diffamazione, e non la fattispecie depenalizzata di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, l’invio di messaggi contenenti espressioni offensive nei confronti della persona offesa su una “chat” condivisa anche da altri soggetti, nel caso in cui la prima non li abbia percepiti nell’immediatezza, in quanto non collegata al momento del loro recapito» (Sez. 5, n. 28675 del 10/06/2022, Ciancio, Rv. 283541)
Nel caso in esame, non risultava dimostrato che il messaggio fosse stato percepito nell’immediatezza dalla persona offesa e, anzi, dai post riprodotti nel ricorso, appare emergere il contrario, atteso che la risposta della parte lesa sembra essere intervenuta svariate ore dopo la pubblicazione del messaggio.
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Sotto altro profilo, l’imputato ha dedotto che, dall’istruttoria, sarebbe emerso che la persona offesa avrebbe inviato all’imputato un messaggio con il quale rappresentava all’imputato di avere votato per una lista elettorale diversa da quella di appartenenza provocando nell’imputato uno stato d’ira che l’avrebbe indotto a pubblicare il post su Facebook.
L’imputato, secondo il ricorrente, avrebbe commesso il fatto solo in quanto provocato dalla persona offesa.
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La Cassazione ha rilevato che la persona offesa era candidato alle elezioni per il consiglio comunale del suo paese.
Il «post incriminato» costituiva un attacco alla condotta poco coerente assunta dalla persona offesa, che avrebbe egli stesso votato per un’altra lista elettorale.
Per la Suprema Corte, appare, dunque, evidente che le espressioni utilizzate dall’imputato esprimessero un giudizio negativo circa una presunta condotta biasimevole posta in essere da un candidato alle elezioni comunali.
Al riguardo, ha ricordato che, «in tema di delitti contro l’onore, costituisce legittimo esercizio del diritto di critica politica la diffusione, con mezzo di pubblicità, di giudizi negativi circa condotte biasimevoli poste in essere da amministratori pubblici, purché la critica prenda spunto da una notizia vera, si connoti di pubblico interesse e non trascenda in un attacco personale» (Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, Alloro, Rv. 283964).
L’argomento trattato nel «post incriminato» avrebbe richiesto un’approfondita valutazione da parte del giudice di merito in ordine alla possibile sussistenza della scriminante del diritto di critica politica (che, peraltro, era stata specificamente invocata con l’impugnazione), che, invece, è completamente mancata.
Così come è mancata un’adeguata valutazione in ordine alla sussistenza della causa di non punibilità della provocazione, oggetto del secondo motivo di ricorso.
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La sentenza impugnata, pertanto, è stata annullata con rinvio con valutazione del tema diffamazione e scriminante del diritto di critica politica e della causa di non punibilità della provocazione.
Cassazione Penale 38135 del 17.10.2024
25 ottobre 2024










