La Corte di Cassazione Civile è stata chiamata a decidere sull’applicabilità del regime di interessi di mora 231 (ex D.Lgs. 231/2002) alle prestazioni sanitarie erogate fuori dal SSN.
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L’Assessorato alla salute di una regione, ingiunto di pagare da una casa di cura privata, somme a titolo di compenso per prestazioni oltre che interessi moratori 231, lo opponeva, deducendo l’inesigibilità del credito sino ai controlli contabili da parte dell’Azienda sanitaria provinciale e l’inapplicabilità al rapporto degli interessi comunitari.
Nel corso del giudizio l’Assessorato pagava l’importo alla struttura privata e il giudizio proseguiva solo in punto di interessi.
All’esito della lite, il tribunale revocava il decreto monitorio e rigettava le domande della casa di cura.
Su impugnazione di quest’ultima, la Corte d’appello riformava parzialmente la sentenza di primo grado e condannava l’Assessorato a corrispondere i soli interessi legali.
Affermava che il diritto di tali strutture ad ottenere gli interessi di mora 231 (ex d.lgs. n° 231/2002) poteva sorgere solo nel caso in cui fosse stato stipulato tra Ente pubblico e struttura un contratto con forma scritta a pena di nullità.
Ricorre per cassazione la casa di cura con un unico motivo in cui, in sostanza, afferma che il decreto sul budget concernente la ricorrente si poneva su un piano di piena equivalenza sostanziale con l’accordo contrattuale.
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Il motivo è stato ritenuto fondato.
La Corte di Cassazione ha osservato che la negazione degli interessi di mora 231 era manifestamente incoerente, come già indicato in Cass., sez. 1, 30 agosto 2024, n° 23384, in vicenda analoga alla presente, tra le stesse odierne parti in causa.
Infatti, volta che sia stato riconosciuto in favore della casa di cura il diritto al pagamento del corrispettivo e degli interessi, con statuizione passata in giudicato, è contraddittorio rimettere in discussione la questione della validità del rapporto negoziale, oltretutto per negare i soli interessi commerciali.
La Corte d’Appello ha in sostanza nuovamente giudicato in ordine all’avvenuta stipulazione di un contratto in forma scritta tra la casa di cura e l’ente, che rappresentava il fatto costitutivo del diritto al pagamento sia del capitale che degli interessi, in ordine al quale doveva ritenersi ormai formato il giudicato interno.
Pertanto, dato che la sussistenza di un valido rapporto negoziale tra struttura e PA doveva darsi per acquisita e dato, altresì, che l’obbligazione relativa al capitale determina anche l’insorgenza di quella relativa agli interessi, l’unica questione che rimaneva da appurare era se tali accessori del credito dovessero essere liquidati nella misura prevista dall’art. 1284 cod. civ. o in quella maggiore prevista dal d.lgs. n° 231/2002.
A tale ultima domanda la Corte di Cassazione ha dato risposta nel senso della applicabilità degli interessi di mora 231 (exl d.lgs. n° 231), posto che, come recentemente statuito (Cass. Su, 14 dicembre 2023, n° 35092), le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l’8 agosto 2002 (contratto che, come già detto, per effetto del giudicato, deve qui ormai ritenersi sussistente), rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all’art. 2 del d.lgs. n° 231 del 2002.
Cassazione Civile 27317 del 22.10.2024
30 ottobre 2024










