La natura del reclamo giurisdizionale del detenuto su un diritto soggettivo

0
584

Il reclamo giurisdizionale del detenuto previsto dall’art. 35 O.P.: se la questione riguarda un diritto soggettivo, il Magistrato di sorveglianza non può degradarlo a reclamo generico.

La Prima Sezione Penale della Corte di cassazione, con sentenza 17 ottobre 2024, n. 38219, ha statuito che il reclamo promosso da un detenuto e avente a oggetto un diritto soggettivo non possa essere qualificato nei termini di un reclamo generico ex art. 35 O.P., bensì debba essere inteso come reclamo giurisdizionale ai sensi dell’art. 35-bis O.P. che, per converso, esige il rispetto di specifiche garanzie previste dagli artt. 666 e 678 c.p.p.

Nel caso in esame un detenuto, sottoposto a regime ex art. 41-bis O.P., promosse un reclamo giurisdizionale (ai sensi dell’art. 35-bis O.P.) avverso il diniego dell’Amministrazione penitenziaria di poter detenere un fornello a gas e delle stoviglie sia in orario serale sia in quello notturno.

Il Magistrato di sorveglianza, escludendo che il comportamento dell’Amministrazione fosse stato lesivo di un diritto soggettivo del detenuto, riqualificava il reclamo giurisdizionale del detenuto come reclamo generico e rigettava – de plano – l’istanza.

Il ricorrente lamentava l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 35-bis e 69, comma 6, O.P., nonché degli artt. 666, comma 2 c.p.p.

*

Ancor prima di soffermarsi sulle ragioni che implicheranno l’annullamento dell’ordinanza del Magistrato di sorveglianza, va premesso che la Corte costituzionale, con sentenza n. 186/2018, avesse già colto l’occasione di statuire l’incostituzionalità dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), legge 26 luglio 1975 n. 354, nella parte in cui imponeva di adottare tutte le necessarie misure di sicurezza volte a garantire che fosse assicurata l’assoluta impossibilità per i detenuti in regime differenziato di cuocere cibi.

Ne consegue che l’intervento della Corte costituzionale fosse circoscritto al divieto assoluto di cuocere i cibi, lasciando integra la potestà regolamentare dell’Amministrazione penitenziaria in materia, rimanendo naturalmente riservata alla stessa la predisposizione di regole specifiche per l’esercizio di tale diritto, che tenessero conto delle primarie esigenze di regolamentazione della vita all’interno dell’Istituto.

*

Nella sentenza che si annota, la S.C. evidenzia che la questione dell’individuazione, ad opera dell’Amministrazione penitenziaria, di fasce orarie in cui è permessa la cottura dei cibi da parte dei detenuti soggetti al regime di cui all’art. 41-bis O.P. sia stata foriera di differenti orientamenti giurisprudenziali.

Per un primo, tale facoltà di scelta concessa all’Amministrazione penitenziaria non poteva in alcun modo incidere sul riconoscimento del diritto soggettivo del detenuto – che restava comunque garantito – e costituiva, invece, una mera regolamentazione dell’esercizio del diritto non giustiziabile, in quanto tale, davanti alla Magistratura di sorveglianza; così si riscontra in Cass. pen., Sez. I, 17 dicembre 2019, n. 8560, in cui è stato stabilito che “nella specie non sia in discussione il diritto di cuocere i cibi anche da parte dei detenuti in regime differenziato né la possibilità di fruire di un gesto di ordinaria quotidianità che esclude che la detenzione differenziata si risolva ex se in una forma di restrizione ingiustificatamente afflittiva; si sia al cospetto non di un intervento dell’Amministrazione penitenziaria, che incide sul diritto soggettivo del detenuto, precludendone l’attuazione, ma di una mera modalità di esercizio in concreto di esso diritto che, sia pur con una regolamentazione definita, è suscettibile di ampia fruizione (il detenuto è autorizzato a cucinare per almeno cinque ore al giorno – tra le ore 10:00 e le 12:30 e tra le ore 16:00 e le 18:30), sia pur con l’osservanza delle regole interne all’Istituto, in una logica di ragionevole bilanciamento tra le differenti esigenze in rilievo, che connotano la vita in comune”.

*

In verità, si è fatta strada un’altra corrente interpretativa che ammette l’esistenza di uno spazio di sindacabilità in sede giurisdizionale dei provvedimenti con cui l’Amministrazione penitenziaria regolamenta l’esercizio del diritto individuando fasce orarie di autorizzazione alla cottura dei cibi.

A titolo esemplificativo, si richiama la sentenza Cass. pen., Sez. I, 4 dicembre 2020, n. 4030.

In quell’occasione, la S.C. aveva rilevato come il rimedio giurisdizionale previsto dall’art. 35-bis O.P. e art. 69 O.P., comma 6, lett. b), consentisse la tutela, davanti al Magistrato di sorveglianza, delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di “diritto” incise da condotte dell’Amministrazione di inosservanza di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento, dalle quali “derivi al detenuto o all’internato un attuale e grave pregiudizio“.

Il primo presupposto essenziale per l’attivazione del rimedio è costituito dall’esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica soggettiva che l’art. 69 O.P. qualifica come “diritto”.

Orbene, tale posizione soggettiva è certamente configurabile, in via astratta, in relazione alle questioni che attengono alla cottura dei cibi e all’acquisto di generi alimentari, trattandosi di profili che sono direttamente pertinenti al diritto di alimentarsi e che, come tali, hanno immediata refluenza anche sul diritto alla salute.

A ciò si aggiunge la considerazione che sia pacifico in giurisprudenza che dalla condizione detentiva non possano non derivare limitazioni anche significative alla sfera dei diritti soggettivi dei ristretti, assunte a partire dall’adozione di provvedimenti organizzativi dell’Amministrazione penitenziaria volti a disciplinare la vita degli istituti garantendo l’ordine e di sicurezza interna e, con essi, l’irrinunciabile principio del trattamento rieducativo; misure che, ove adottate nel rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla originaria posizione soggettiva, degradandola a mero interesse legittimo.

In queste ultime affermazioni risiede il principio cardine della materia: nella sentenza n. 4030/2020 la Cassazione è diretta affermando che “proprio perché, alla base, è possibile configurare una originaria situazione di diritto soggettivo, è consentito, per il detenuto, investire, attraverso lo strumento del reclamo giurisdizionale, il Magistrato di sorveglianza”.

Il controllo giurisdizionale deve essere circoscritto al solo profilo dei vizi di legittimità dell’atto amministrativo, non potendo impingere il piano del merito, rimesso esclusivamente alla valutazione dell’Amministrazione penitenziaria.

Il sindacato giurisdizionale deve ritenersi estensibile anche al piano della ragionevolezza e della proporzione della scelta dell’Amministrazione, in specie quando essa incida su diritti fondamentali.

*

Sulla scia di queste coordinate ermeneutiche tracciata dalla giurisprudenza di legittimità in tema di natura del reclamo giurisdizionale del detenuto, nella sentenza annotata la Cassazione non può che rilevare come “L’ordinanza del Magistrato di sorveglianza, assunta de plano, deve quindi essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio sul punto ai sensi dell’art. 35-bis Ord. pen., con le garanzie di cui agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen.

Cassazione Penale 38219 del 17.10.2024

24 ottobre 2024

Segui e condividi i nostri contenuti anche sui social network...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here