Pagamento delle imposte con somme illecite

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Per la Cassazione è vantaggio per l’ente anche il pagamento delle imposte con somme illecite.

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Nei confronti di una società veniva effettuato un sequestro per equivalente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 avente ad oggetto il profitto di un reato commesso dal socio che aveva reinvestito la somma nell’ente per consentire il pagamento delle imposte con somme illecite.

Nei confronti della società si procedeva per l’ipotesi di cui all’articolo 25-octies del D.Lgs. 231/2001 in ragione del reato presupposto di riciclaggio commesso dal rappresentante legale dell’ente.

La società ha presentato ricorso motivando che l’ente non aveva beneficiato di tale somma in quanto questa era stata versata all’Erario per il pagamento delle imposte.

Questo, secondo la difesa, faceva sì che non si potesse configurare alcun vantaggio per la persona giuridica.

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La Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile.

Con riferimento allo specifico punto in rilievo, ha affermato che la disponibilità delle somme provenienti dal reato di riciclaggio, sebbene impiegate per il pagamento di tributi, hanno comunque contribuito ad incrementare il patrimonio della società consentendole di avere una maggiore disponibilità di risorse.

Secondo la Suprema Corte, non è quindi ammissibile la tesi secondo cui l’impiego delle somme, ricevute dalla società attraverso il socio unico beneficiario dei bonifici a lei diretti, in quanto destinate a soddisfare pretese fiscali non potrebbero integrare alcun vantaggio patrimoniale, trattandosi di operazione che ha comportato l’assunzione del debito nei confronti del socio finanziatore.

Si tratta di una ricostruzione che collide con la realtà economico finanziaria.

La società ha consapevolmente ricevuto somme di denaro di provenienza illecita, in difetto di alcun legame funzionale o di rapporti commerciali con l’ente che aveva eseguito i bonifici, ente pacificamente operante in violazione di norme tributarie.

La disponibilità delle somme conseguita dalla società, attraverso la condotta di reato realizzata dalla legale rappresentante , ha incrementato il patrimonio della società che attraverso quell’operazione ha adempiuto alle obbligazioni tributarie.

Senza quell’incremento patrimoniale, la società non avrebbe potuto adempiere a quelle obbligazioni assumendo una serie di rischi molto gravi che potevano mettere a repentaglio l’esistenza stessa della società.

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In conclusione, la valutazione dell’esistenza del profitto va condotta considerando il momento del reimpiego, che attribuisce alla società un sicuro incremento patrimoniale, la cui destinazione non rileva per escludere il profitto realizzato in precedenza.

In tal senso, del tutto inconferente è stata ritenuta la deduzione sul difetto di pertinenzialità del denaro sequestrato rispetto al denaro costituente il profitto, poiché si verte in materia di sequestro per equivalente.

Cassazione Penale 35362 del 20.09.2024

15 ottobre 2024

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