Rapporti tra patteggiamento e procedimento disciplinare

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Dalla sentenza del Consiglio Nazionale Forense estrapoliamo un principio in tema di rapporti tra patteggiamento e procedimento disciplinare alla luce della recente modifica del processo penale ad opera della legge 150/2022.

In particolare, viene affermato il principio in base al quale la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, che non ha (più) efficacia di giudicato nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi, trova potenziale applicazione per le sole decisioni disciplinari pronunciate dal 30 dicembre 2022, giacché -attesane la natura processuale- non opera il principio di retroattività della lex mitior ma il criterio generale del tempus regit actum.

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II caso trae origine da un procedimento disciplinare che prende le mosse da un’inchiesta giudiziaria portata avanti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale nei confronti dell’imputato riferita ad una nutrita serie di ipotesi delittuose concernenti, tra l’altro, reati di natura tributaria che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati segnalava al Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Il CDD notiziava il segnalato dell’avvio della fase pre-procedimentale, nel contesto della quale veniva audito l’imputato e acquisiti i diversi provvedimenti penali frattanto intervenuti.

In particolare:

– la sentenza di patteggiamento del GUP del 2019;

– la sentenza di patteggiamento del Tribunale del 2020.

Il CDD riteneva utilizzabili come prove degli addebiti le suindicate sentenze, dando atto nella decisione che la seconda sentenza era stata oggetto di cassazione con rinvio in accoglimento del ricorso spiegato dalla Procura generale presso la Corte d’appello e, che al momento della deliberazione del CDD, non era ancora esecutiva, ma sicuramente rilevante circa la sussistenza dei fatti oggetto dell’imputazione e della loro attribuibilità all’imputato.

Per tali ragioni lo stesso CDD applicava la sanzione della radiazione all’albo professionale.

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Avverso la decisione del CDD il ricorrente proponeva impugnazione chiedendo l’annullamento della decisione in quanto assunta in violazione di legge ovvero, in subordine, chiedeva di disporne l’annullamento con rinvio al giudice di primo grado, affinché svolgesse un’istruttoria autonoma rispetto alle sentenze di patteggiamento, non più qualificabili ex lege quali prove in sede disciplinare.

Più precisamente lamentava la violazione dell’art. 59 L.P. per mancanza di specificità e indeterminatezza delle condotte contestate, richiamate solamente per relationem con indicazione delle sentenze di applicazione della pena.

Eccepiva pertanto la non utilizzabilità della sentenza di patteggiamento del GUP in quanto non passata in giudicato essendovi stato annullamento da parte della Corte di Cassazione, e che il riferimento alla sentenza di patteggiamento emessa dal tribunale non tenesse conto che per buona parte dei capi di imputazione vi fosse stata una richiesta di archiviazione o che si fosse proceduto con giudizio ordinario.

In conclusione il ricorrente contestava la violazione dell’art. 25, comma 1) lett. b) del D.Lgs n. 150/2022 (attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 6 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari).

Nello specifico lo stesso chiedeva di annullare la decisione impugnata in quanto assunta in violazione dell’art. 445, comma 1bis cpp, nella nuova formulazione della norma ad opera dell’art. 25, comma 1, lett. b) del succitato decreto, che ha escluso l’efficacia, anche a fini di prova, della sentenza di patteggiamento (anche) nei giudizi disciplinari.

Evidenziava, pertanto, come la decisione del CDD si sia fondata esclusivamente sulle sentenze di patteggiamento non essendo stati acquisiti altre prove agli atti.

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Il ricorso è stato rigettato.

Preliminarmente il Consiglio richiama quell’orientamento per il quale, la contestazione degli addebiti non richiede un’esposizione minuta, completa e particolareggiata dei fatti oggetto di contestazione, dovendosi dare rilievo, piuttosto, all’iter del procedimento ed alla possibilità che l’incolpato abbia avuto di avere conoscenza dell’addebito e di discolparsi (cfr., da ultimo, CNF, sentenza n. 8 del 9 febbraio 2023).

La giurisprudenza della Cassazione, inoltre, quanto ai rapporti tra patteggiamento e procedimento disciplinare, ritiene legittima, nel procedimento disciplinare, anche l’individuazione dei capi di incolpazione per relationem, perché «l’atto amministrativo può ritenersi valido se il suo contenuto risulti espresso per relationem ad atti di cui il ricorrente sia certamente in possesso per esserne stato il destinatario, non essendo neppure necessario che l’atto 8 prodromico sia unito al documento o che il suo contenuto sia riportato nel corpo del nuovo atto» (Cass. SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018).

Tanto vale sia per il riferimento ad atti amministrativi, sia e a maggior ragione quando si tratti di pronunce giurisdizionali rese nei confronti dell’incolpato.

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Il Consiglio rileva che il citato D.Lgs. n. 150/2022 risulta pubblicato nella G.U. del 17 ottobre 2022 ed è entrato in vigore il 30 dicembre 2022 (termine differito rispetto a quello originario, che coincideva con il 1° novembre 2022) e non sussistono disposizioni transitorie in relazione alla fattispecie in esame.

Ne consegue che la stessa non poteva essere applicata dal CDD, in quanto non vigente al momento della deliberazione della decisione, né può trovare applicazione innanzi allo stesso Consiglio, attesane la natura processuale per cui non può trovare applicazione il principio di retroattività della lex mitior ma il criterio generale tempus regit actum.

A tal proposito si evidenzia come la normativa vigente debba essere considerata al momento della pronuncia del provvedimento impugnato, che equiparava gli effetti del patteggiamento a quelli di una sentenza di condanna anche nel giudizio disciplinare.

Per le sovraesposte ragioni il Consiglio perviene al principio in tema di rapporti tra patteggiamento e procedimento disciplinare.

L’art. 25, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 150/2022, secondo cui la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non ha (più) efficacia di giudicato nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi, trova potenziale applicazione per le sole decisioni disciplinari pronunciate dal 30 dicembre 2022 (data di entrata in vigore della norma, per la quale non è stata prevista una specifica disciplina transitoria), giacché -attesane la natura processuale- non opera il principio di retroattività della lex mitior ma il criterio generale del tempus regit actum.

Consiglio Nazionale Forense 2024-26

3 ottobre 2024

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