La sentenza della Cassazione Penale rammenta i limiti del sindacato di legittimità in ordine alla cosiddetta regola BARD (ogni oltre ragionevole dubbio).
La Corte d’Appello confermava la sentenza di condanna del Tribunale per alcuni imputati di traffico di sostanze stupefacenti.
Uno degli imputati proponeva ricorso evidenziando la violazione del principio della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio (cosiddetta regola BARD – beyond any reasonable doubt) con con conseguente illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza.
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La Corte di Cassazione ha giudicato il motivo inammissibile nella considerazione che, nel caso di specie, sono state proposte critiche all’accertamento in fatto e ricordando che alla Corte di Cassazione non è consentita l’interpretazione diretta della capacità dimostrativa della prove, che spetta solo ai giudici di merito, ma solo la valutazione della tenuta logica della motivazione offerta in ordine a tale interpretazione che deve rispettare le regole di valutazione previste dal codice.
Tra queste regole, nel caso di condanna, vi è anche quella del superamento della colpevolezza ogni ragionevole dubbio, ovvero del parametro indicato dal legislatore (a partire dalla riforma del 2006) come guida ineludibile per il giudizio che si risolve in una condanna, la cui matrice costituzionale è stata rinvenuta nella presunzione di innocenza (cosi: Sez.U., n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786; Sez. U., n. 14800 del 21/12/2017 – dep. 2018, Troise, Rv. 272430).
Prosegue la Cassazione affermando che “in sintesi: la “regola bard.” (acronimo anglosassone: “beyond any reasonable doubt”) in sede di legittimità rileva solo se la sua violazione si risolve in una illogicità manifesta e decisiva del tessuto motivazionale; e può rinvenirsi nella omessa valutazione delle “tesi alternative” solo ove queste sia allegate e ragionevoli, ovvero trovino conforto nella logica e nelle emergenze processuali, non potendo il dubbio fondarsi su un’ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez.3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 – 04 (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D’Urso e altri, Rv. 270108)”.
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Nel caso in esame, la Suprema Corte ha rilevato come la regola della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, e quindi la regola “BARD”, sia stata pienamente rispettata dalla Corte territoriale, non emergendo, infatti, lacune motivazionali o contraddizioni nel percorso argomentativo tracciato per confermare la responsabilità dei ricorrenti.
Anche perché, rammenta, non sono emerse tesi alternative giustificative delle condotte contestate, che non siano state adeguatamente vagliate dai giudici dei precedenti gradi di giudizio.
Cassazione Penale 37068 del 7.10.2024
18 ottobre 2024










