Recensiamo la sentenza del TAR Lazio in tema di revoca del rating di legalità in presenza di una condanna non passata in giudicato che colpisce il solo amministratore e non la società.
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La società impugnava il provvedimento con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato revocava del rating di legalità vietandole, altresì, di presentare una nuova domanda prima che fosse decorso un anno dalla cessazione del motivo ostativo.
La ricorrente deduceva di avere ottenuto il rating di legalità con il massimo delle “stellette” ma successivamente il Tribunale aveva condannato ad un mese di reclusione l’Amministratore delegato della società per il reato di lesioni colpose con pena sospesa.
La condanna riguardava un incidente in cui una lavoratrice era caduta da una scala riportando una frattura.
Il Giudice penale aveva, comunque, dichiarato insussistente la responsabilità della società in ordine all’illecito di cui all’art. 25 septies del d.lgs. n. 231/2001, avendo accertato che “la società …..aveva adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati di specie analoga a quello contestato”.
Avverso la sentenza di condanna l’Amministratore delegato della società ricorrente aveva presentato appello, di tal che la pronuncia non era divenuta definitiva; ciò nonostante, l’Agcm aveva disposto la revoca del rating di legalità.
Nelle more la Corte d’Appello assolveva l’Amministratore delegato “per non aver commesso il fatto”.
Tuttavia, trattandosi di circostanza sopravvenuta rispetto all’adozione del provvedimento impugnato, il giudice ha deciso sulla base dei presupposti di fatto e di diritto sussistenti all’epoca della sua adozione.
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Il TAR ha rigettato il ricorso ritenendo le censure infondate.
Ricorda il giudice che ai sensi del Regolamento su racing di legalità, l’impresa deve infatti dichiarare, se impresa collettiva, che nei confronti dei propri amministratori non siano state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale o misure cautelari personali e/o patrimoniali e non sia stata pure pronunciata alcuna sentenza di condanna o emesso decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
E’ dunque chiaro il tenore testuale del regolamento, nella parte in cui reputa sufficiente, ai fini della revoca del rating di legalità, anche la semplice sentenza di condanna non definitiva, per uno dei reati espressamente contemplati.
La stessa ratio dell’istituto conferma la lettera della previsione, posto che l’istituto del rating di legalità ha una finalità premiale, non sanzionatoria, essendo volto alla promozione di principi di condotta etica in ambito aziendale, tramite l’assegnazione di un riconoscimento, misurato in stellette, indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta.
Del tutto ragionevole è pertanto la previsione secondo cui anche la sentenza di condanna non definitiva possa atteggiarsi a fatto sintomatico della perdita di credibilità e di integrità morale della persona giuridica.
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Prosegue il TAR ricordando che tale conclusione era stata già affermata dallo stesso Tribunale Amministrativo che ha precisato che la norma non specifica che il titolo preclusivo debba essere irrevocabile (come invece è espressamente previsto per il decreto di condanna), posto che anche la condanna non definitiva è sintomo del vulnus all’immagine di integrità morale del soggetto (Tar Lazio, sez. I, sentenza n. 18115 del 4 dicembre 2023).
Nel medesimo senso si è espresso il Consiglio di Stato, affermando che “In aderenza al testo letterale della norma, la valutazione del Tar deve trovare piena condivisione anche dove ha messo in luce che in riferimento alle “sentenze di condanna” la norma non specifica che il titolo preclusivo dev’essere “irrevocabile”; di conseguenza, si può concludere che ostativa al rilascio del rating, ed al mantenimento di esso, è una sentenza di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati indicati dalla norma”; la medesima pronuncia ha anche precisato che “l’esegesi innanzi avvalorata non si pone in contrasto con i principi di cui agli artt. 27 e 41 della Costituzione, dovendosi, da un lato, rilevare che il testo della norma appare chiaro nell’individuare le condizioni di accesso al rating di legalità, non ponendosi pertanto in tensione con i principi di certezza e di libertà di impresa; dall’altro, deve ricordarsi che la ratio sottesa all’istituto del rating di legalità è essenzialmente premiale, e non sanzionatoria, essendo volta ad incentivare le imprese al rispetto della legislazione e al rispetto di prassi conformi a canoni etici, non potendo pertanto venire in considerazioni principi che attengono più propriamente alla punibilità, sotto il profilo penale, delle persone fisiche” (Cons. Stato, sentenza n. 3174 del 5 aprile 2024).
Alla luce di tali considerazioni è stata disattesa anche la censura vertente sulla violazione del principio della presunzione di innocenza.
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Parimenti, il TAR ha ritenuto infondata la doglianza sull’asserita dissociazione della ricorrente rispetto al reato.
Nella specie, infatti, non può ravvisarsi, solo per l’adozione di un modello organizzativo corretto, quella “completa ed effettiva dissociazione dalla condotta posta in essere rispetto ai reati ostativi al rilascio del rating, tenuta dai soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), cessati dalle cariche nell’anno precedente la richiesta del rating” (art. 2, comma 5 del Regolamento), che consentirebbe il mantenimento del rating, non potendosi riconoscere il requisito premiante ad una società che si avvalga di un soggetto attinto da una condanna penale, seppure di lieve entità.
10 ottobre 2024










