Segnalazione di operazione sospetta ben prima del reato

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La Corte di Cassazione Civile ha ricordato che l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta sorge ben prima della possibile esistenza di un reato.

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Un notaio proponeva opposizione avverso il decreto sanzionatorio del Ministero dell’economia e delle finanze che gli infliggeva la sanzione amministrativa pecuniaria per avere omesso la segnalazione di operazione sospetta all’UIF della Banca d’Italia, in violazione dell’art. 41 d.lgs. n. 231 del 2007 (attuale art. 35, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 90 del 2017) operazioni finanziarie sospette.

Il Tribunale, nel contraddittorio del MEF, in accoglimento dell’opposizione, annullava la sanzione.

La Corte d’appello accoglieva il ricorso del MEF e infliggeva una sanzione.

Il notaio propone ricorso per cassazione eccependo, tra l’altro, che la Corte d’appello non avrebbe colto che nella fattispecie concreta non esistevano gli indici di anomalia, ricollegabili alla disciplina antiriciclaggio, delle operazioni sottese agli atti rogati e che quindi il notaio non era tenuto all’obbligo di segnalazione di operazione sospetta.

E questo perché, secondo il ricorrente, in mancanza del passaggio di denaro o di un profitto illecito, suscettibili, anche astrattamente, di essere oggetto di riciclaggio, difetterebbe, in radice, il requisito basilare dell’obbligo di segnalazione, e cioè il riciclaggio medesimo, effettivo o anche solo sospetto.

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La Cassazione ha rigettato il ricorso.

Sul punto, ha affermato che priva di fondamento è la notazione secondo cui l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta non sorge se non si è in presenza di uno dei delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p. (riciclaggio; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

Piuttosto, ricorda la Suprema Corte che le misure del decreto antiriciclaggio si fondano sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari (compresi i notai) delle disposizioni in esso previste, i quali adottano idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell’osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L’obbligo di segnalazione a carico del notaio scatta in presenza di operazioni sospette e anomale in base ai parametri oggettivi o soggettivi indicati dal decreto antiriciclaggio e, al contrario di quanto prospetta il ricorrente, non presuppone necessariamente che il notaio abbia acquisito e che comunque sia in possesso di indizi circa la provenienza delittuosa dei beni e dei diritti oggetto di trasferimento.

Il tema è già stato affrontato dalla giurisprudenza sezionale (Cass. n. 1798/2024; in termini, Cass. n. 24396/2024) con riferimento all’analoga fattispecie degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette a carico dei funzionari degli istituti di credito, ed è stato risolto con l’articolazione del principio di diritto secondo cui «la segnalazione dell’operazione sospetta ha la funzione di mero filtro, attraverso il quale l’Ufficio Italiano dei Cambi [dell’epoca, n.d.r.] esercita sul fatto un’ulteriore attività di approfondimento, che può anche concludersi, ai sensi dell’art. 3, comma 4, lettera f), d.l. n. 143 del 1991, con un’archiviazione in via amministrativa, prima di qualsiasi indagine di polizia giudiziaria (cfr. Cass. n. 20647/2018, Cass. n. 9312/2007)».

Cassazione Civile 27634 del 24.10.2024

31 ottobre 2024

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