Utilizzabilità delle dichiarazioni rese al servizio di audit

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Interessante la sentenza della Cassazione Penale in commento con riferimento al tema della utilizzabilità delle dichiarazioni rese al servizio di audit da parte di un imputato.

La Corte di Appello ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale che ha ritenuto l’imputato responsabile del reato di accesso abusivo al sistema informatico dell’Anagrafe Tributaria, effettuati quale dipendente dell’Agenzia delle Entrate.

Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l’imputato eccependo, tra l’altro, violazione di norme processuali per avere la Corte di appello configurata l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese al servizio di audit dall’imputato in sede di attività ispettiva e di vigilanza.

Quest’ultimo era stato interrogato da ispettori del Servizio Audit senza alcuna formalità difensiva, nonostante fossero già emersi a suo carico indizi di reità.

Erroneamente la Corte di appello avrebbe ritenuto che gli impiegati dell’Audit non potessero essere considerati come ufficiali o agenti di polizia giudiziaria: le dichiarazioni rese dall’imputato avrebbero dovuto essere espunte e la teste (dipendente del servizio di audit) non avrebbe potuto riferire su quanto dichiarato dall’imputato.

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Il ricorso è stato ritenuto inammissibile.

La Cassazione ha ritenuto infondata l’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al servizio di audit interno all’Agenzia dall’imputato, in violazione, si assume, dell’art. 220 disp. Att. cod. proc. pen. , in assenza di garanzie difensive pur essendo già emersi indizi di reità a suo carico.

Invero, dalla lettura delle due sentenze si desume che le dichiarazioni rese in quel contesto dall’odierno imputato hanno avuto un peso sostanzialmente irrilevante nella piattaforma probatoria del procedimento, essendo stato il giudizio di colpevolezza fondato su elementi acquisiti aliunde, ovvero sui dati anomali emersi dal sistema informatico, sui quali ha riferito in dibattimento la teste, appartenente al servizio Audit Manager dell’Agenzia delle Entrate, e che hanno evidenziato un numero anomalo di interrogazioni eseguite, in anagrafe tributaria, da parte dell’imputato nei confronti di numerosi soggetti.

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Prosegue la Suprema Corte evidenziando che, chiarita la limitata incidenza che hanno assunto le dichiarazioni rese dall’imputato, in sede di attività amministrativa di vigilanza svolta dal responsabile del sopraindicato servizio Audit interno all’Agenzia, deve rilevarsi che la doglianza di inutilizzabilità delle relative dichiarazioni, veicolata attraverso il primo motivo di ricorso, oltre che irrilevante, appare comunque infondata dal momento che, secondo gli insegnamenti di questa Corte «la violazione dell’articolo 220 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale non comporta automaticamente l’inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell’ambito di attività ispettive o di vigilanza, ma è necessario che l’inutilizzabilità o la nullità dell’atto sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito a cui l’articolo 220 rimanda (Sez. 3, 6594 del 26/10/2016, dep. 2017, Pelini, Rv. 269299 – 01), con la conseguenza che è inammissibile, perché generico, il motivo di ricorso con il quale non vengono indicate, né dedotte le violazioni codicistiche che avrebbero prodotto l’eccepita invalidità.

Non, dunque, la generica violazione dell’articolo 220 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale può essere dedotta, occorrendo la specifica indicazione della violazione codicistica che avrebbe determinato la nullità o l’inutilizzabilità con riguardo ai singoli atti compiuti dalla polizia giudiziaria» ( Sez. 3, n. 9977 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 278423 – 01).

Nella fattispecie in esame, non risultando comunque utilizzate le dichiarazioni rese al servizio di audit dall’imputato in sede di audizione da parte del funzionario dell’Audit, ma essendo stato il giudizio di condanna fondato su altre autonome evidenze probatorie, anche documentali, deve escludersi che vi sia stato un vulnus delle prerogative difensive.

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Sotto altro profilo, la Cassazione ha respinto l’ulteriore rilievo in ordine alla presunta inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese dalla teste, per violazione degli artt. 62 e 63 cod. proc. pen. sul presupposto che alla suddetta, a norma dell’art. 57 comma 3, cod. pen. debba essere attribuito la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria.

Secondo la giurisprudenza di legittimità «Il divieto di testimonianza previsto dall’art. 62 c.p.p. opera solo in relazione alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento all’autorità giudiziaria, alla polizia giudiziaria e al difensore nell’ambito dell’attività investigativa e, pertanto, restano escluse da tale divieto le dichiarazioni, anche se a contenuto confessorio, rese dall’imputato o dall’indagato ad un soggetto non rivestente alcuna di tali qualifiche » (Sez. 5, n. 30895 del 09/03/2016, Rv. 267699 – 01), non potendo tale qualifica estendersi alla teste.

In ogni caso, l’eccezione di inutilizzabilità è infondata anche da una prospettiva concreta avendo i giudici di merito valorizzato le dichiarazioni rese dalla teste come veicolo di trasmigrazione nel dibattimento delle evidenze documentali autonomamente acquisite nel corso dell’attività di vigilanza compiuta.

Cassazione Penale 37344 del 10.10.2024

22 ottobre 2024

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