Recensiamo la sentenza della Cassazione Penale in tema di citazione diretta in giudizio per gli enti.
Il Tribunale ha dichiarato la nullità del decreto di citazione diretta in giudizio per gli enti per vizio di esercizio dell’azione penale ai sensi degli artt. 178 lett. b) e 179, comma 1, cod. proc. pen. con riferimento agli enti ritenendo che, nei confronti degli enti, l’azione penale debba essere esercitata nelle forme previste dall’art. 59, comma 1, d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231, che non contempla la forma di cui all’art. 552 cod. proc. pen.
In dettaglio, si legge nell’ordinanza, secondo la disciplina speciale dettata per la responsabilità degli enti la contestazione dell’illecito deve avvenire ricorrendo a uno degli atti indicati dall’art. 407 bis, comma uno, cod. proc. pen., dunque formulando l’imputazione in caso di patteggiamento, giudizio abbreviato, giudizio direttissimo, procedimento per decreto e sospensione del procedimento con messa alla prova, ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.
Non sarebbe compresa la citazione diretta in giudizio per gli enti.
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Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso deducendo l’abnormità del provvedimento
La Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile poiché per la Suprema Corte l’ordinanza impugnata non presenta profili di abnormità.
L’ordinanza con cui il giudice del dibattimento dichiari la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio, anche qualora la si definisca «espressione di un potere male esercitato», non si colloca al di fuori del sistema normativo, in quanto è pur sempre espressione di un potere che l’ordinamento processuale riconosce al giudice (quello di dichiarare la nullità degli atti in base ai quali si è instaurato il rapporto processuale).
Né il provvedimento determina una stasi indebita del procedimento, ben potendo il Pubblico Ministero, senza incorrere in alcuna nullità processuale, procedere di nuovo all’esercizio dell’azione penale nelle forme previste dall’art. 59 d. Igs. n.231/2001.
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In ogni caso, prosegue la Cassazione, nonostante l’ampliamento del numero dei reati-presupposto ne preveda alcuni per i quali è prevista la citazione diretta in giudizio, il legislatore non ha inteso modificare il dettato normativo circa le forme di esercizio dell’azione penale nei confronti degli Enti, pur essendo intervenuto con l’art. 7, comma 1, lett. a) del d. Igs. 19 marzo 2024, n.31 a correggere il rinvio alle relative disposizioni del codice di procedura penale contenuto nell’art. 59 d. Igs. n.231/2001.
Inoltre, ai sensi dell’art.38, comma 2, d. Igs. n.231/2001 sono previste deroghe al sistema del simultaneus processus.
Tra queste regole vi è quella dettata alla lett. c), che ammette la trattazione separata quando «l’osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario».
Cassazione Penale 40724 del 6.11.2024
13 novembre 2024










