La violazione del DASPO urbano non richiede necessariamente lo stazionamento nell’area interdetta; è sufficiente il mero accesso all’area vietata per integrare il reato previsto dall’art. 10, comma 2, decreto-legge n. 14/2017, convertito con modificazioni della legge n. 48/2017.
*
La recente sentenza della Terza Sezione Penale della Cassazione esamina la tipicità della contravvenzione prevista dall’art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017.
La disposizione sancisce che “Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all’articolo 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell’atto. Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno”.
La norma richiama l’art. 9, commi 1 e 2, d.l. n. 14/2017, che sanciscono:
. comma 1: “ Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l’accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente all’accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all’articolo 10, l’allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto”;
. comma 2: “Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall’articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché dall’articolo 7, comma 15-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall’articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 del presente articolo è disposto altresì nei confronti di chi commette le violazioni previste dalle predette disposizioni nelle aree di cui al medesimo comma”.
La norma mira a tutelare la sicurezza delle città e del decoro urbano.
*
Nel caso in esame, un imputato era stato condannato alla pena dell’arresto per il reato previsto dall’art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017, per aver contravvenuto al divieto di accedere e di stazionare, tra l’altro, in uno specifico piazzale di una città della Sicilia.
Ricorreva per cassazione la difesa dell’imputato deducendo con un unico motivo, il vizio di motivazione in relazione all’affermazione della responsabilità penale: argomentava il ricorrente che la Corte d’Appello avrebbe ritenuto sufficiente per la consumazione del reato il semplice attraversamento dell’area interdetta dal Daspo del Questore senza verifica dello stazionamento dell’imputato in quel luogo.
Per tesi difensiva, al medesimo era contestata la violazione dell’art. 10 d.l. n. 14/2017, per non avere ottemperato al divieto di accesso e stazionamento, da cui l’insussistenza del reato.
*
Per la Cassazione, il ricorso è infondato.
Evidenzia il Collegio che l’imputato fosse stato destinatario del provvedimento del Questore di Palermo di Daspo urbano, notificatogli il 20/12/2018, con cui gli si vietava di accedere e stazionare in una specifica piazza e talune vie di una città siciliana (che non si conosce perché oscurate nella sentenza), nonché in tutte le aree dedicate specificatamente al trasporto pubblico locale.
Il giudizio di merito aveva accertato che l’imputato fosse stato sorpreso all’intersezione tra una piazza e una via il cui accesso era interdetto all’imputato in forza del provvedimento del Questore.
Pertanto, erano state violate le prescrizioni del Daspo urbano.
Invero, “sicché il reato era integrato, non richiedendo per la sua sussistenza anche lo ‘stazionamento’ essendo irrilevante che stesse meramente transitando in quanto è punito il mero accesso ai luoghi interdetti, accesso neppure contestato. Sebbene escluso, ai fini dell’affermazione della responsabilità “lo stazionamento” in linea generale tenuto conto del precetto normativo di cui all’art. 10 cit., non di meno al A.A. era stato imposto con il provvedimento del Questore di Palermo, anche il divieto di stazionamento, come è rilevabile dalla lettura del provvedimento, sicché, nel caso concreto risulta pienamente integrato sia dal punto di vista materiale che soggettivo il reato contestato”.
Cassazione Penale 41240 del 11.11.2024
21 novembre 2024










