L’aggravante della violenza assistita e stalking

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Recensiamo la sentenza della Corte di Cassazione penale sul tema della c.d. violenza assistita al reato di atti persecutori (stalking).

Nel caso in esame, l’imputato propone ricorso contro la sentenza con cui la Corte d’Appello ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di atti persecutori ai danni dell’ex compagna (stalking) aggravato, ai sensi del secondo comma dell’art. 612 bis cod. pen.

È stata, inoltre, applicata la circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 11 quinquies, cod. pen., aggravante della c.d. “violenza assistita” che prevede un aumento di pena per “avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza”.

Nella fattispecie, i giudici del merito hanno ritenuto tale ulteriore circostanza aggravante correttamente contestata, posto che l’imputato aveva agito in presenza del figlio minore, il quale, all’epoca dei fatti, aveva nove anni.

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Ci concentriamo sul terzo motivo di ricorso, che riguarda proprio il tema della violenza assistita e stalking cioè l’applicazione dell’aggravante al reato di atti persecutori.

Il ricorrente eccepisce l’erronea applicazione, al caso di specie, della circostanza aggravante dell’aver agito in presenza del figlio, all’epoca dei fatti minorenne.

A supporto di tale eccezione, la difesa invoca la giurisprudenza della Cassazione (Sez. 5, n. 19372 del 14/04/2021, A., Rv. 281208 – 01), secondo cui l’aggravante del fatto commesso in presenza di un minore o di persona in stato di gravidanza, di cui all’art. 61, comma primo, n. 11-quinquies cod. pen., non è applicabile al reato di atti persecutori, essendo prevista solo per i delitti non colposi contro la vita e l’incolumità personale e contro la libertà personale, tra i quali non rientra il reato di cui all’art. 612 bis cod. pen., che è invece reato contro la libertà morale.

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Secondo la Suprema Corte il motivo è fondato.

Con atto d’appello, il ricorrente aveva correttamente impostato la censura relativa all’applicabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 11 quinquies, cod. pen. al delitto di atti persecutori, citando la giurisprudenza che, valorizzando il canone dell’interpretazione letterale e sistematica, ha escluso una tale evenienza.

Già la sintesi dei motivi di appello rivela come la Corte distrettuale evidenzi soltanto uno dei profili messi in luce dall’odierno appellante, vale a dire la mancata -o, comunque, generica-indicazione, da parte del giudice di primo grado, dei singoli episodi ai quali il minore avrebbe assistito.

Nulla viene riferito, però, a proposito dell’eccezione in punto di diritto sollevata dall’appellante, che contestava la possibilità di applicare la contestata aggravante al delitto di atti persecutori.

E, in parte motiva, la Corte d’Appello si concentra sì, sull’eccezione, provvedendo infatti a indicare precipuamente tutti gli episodi di atti persecutori cui il figlio minore della coppia aveva assistito, mancando tuttavia di affrontare il problema giuridico posto dal ricorrente.

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Ricorda la Cassazione che la precisa scelta del legislatore nel configurare tanto il delitto di cui all’art. 612 bis cod. pen. quanto le circostanze aggravanti allo stesso applicabili è stata quella non estendere al minore che assista ad atti persecutori la medesima tutela a lui riservata qualora assista ad altri delitti e, segnatamente, secondo la lettera dell’art. 61, primo comma, n. 11 quinquies, cod. pen., ai delitti contro la vita e l’incolumità individuale e contro la libertà personale.

In tal senso, la lettera dell’art. 61, primo comma, n. 11 quinquies, cod. pen. non presenta margini di ambiguità.

Ove si coniughi il dato letterale con quello della collocazione sistematica del delitto di atto persecutori (titolo XII – dei delitti contro la persona – capo III – dei delitti contro la libertà individuale – sezione III – dei delitti contro la libertà morale), si ricava che la contestata circostanza aggravante comune non può applicarsi al delitto di atti persecutori.

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In merito, si può certamente obiettare che la libertà morale altro non sia che un aspetto della libertà personale (sempre più orientata, quest’ultima, verso il concetto di libertà di autodeterminazione e, quindi, anche di libertà morale): sia sufficiente, in tal senso, il riferimento all’art. 13 Cost., dedicato alla libertà personale, il cui quarto comma fa divieto di ogni violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizioni della libertà, così accomunando, sotto il medesimo cono d’ombra della protezione accordata alla libertà dell’individuo, i due concetti di libertà personale e libertà morale.

E si potrà altresì ragionevolmente obiettare – valorizzando l’evoluzione giurisprudenziale in tema di violenza c.d. assistita nel reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi (Sez. 6, n. 18833 del 23/02/2018, B., Rv. 272985) o di violenza c.d. percepita (cfr. Sez. 6, n. 4332 del 10/12/2014, dep. 2015, Pm in proc. T., Rv. 262057) – che il reato cd. di stalking possa in concreto determinare effetti pregiudizievoli anche nei confronti di minori che, pur senza essere vittime dirette di atti persecutori, assistano a episodi di persecuzione violenza e/o minacciosa (v. Sez. 5, n. 74 del 20/11/2020, dep. 2021, Rv. 280141 – 01, dove si è rammentato il principio, affermato, però, a proposito dei reati di violenza sessuale aggravati ai sensi dell’art. 61, primo comma, n. 11 quinquies, cod. pen., che il minore che abbia assistito al fatto delittuoso riveste la qualifica di persona offesa e, come tale, è legittimato alla costituzione di parte civile ed all’impugnazione).

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Tuttavia, allo stato, in tema di violenza assistita (e stalking ma non solo), la Cassazione è assestata sulla più restrittiva interpretazione che, facendo leva sul tenore letterale della norma e sull’interpretazione sistematica (e, quindi, anche sull’esistenza di una specifica circostanza aggravante, peraltro a effetto speciale, contemplata proprio dall’art. 612 bis, comma terzo, cod. pen., che richiede, tuttavia, non già la sola presenza del minore, bensì l’esser la condotta persecutoria volta a suo danno), esclude l’applicabilità della circostanza aggravante in parola al delitto di atti persecutori (cfr. Rv. 281208 – 01, cit.).

Pertanto, il Collegio, nel caso di specie, ha ritenuto che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all’aggravante di cui all’art. 61 n. 11 quinquies c.p., che elimina, con conseguente necessità di rideterminazione della pena.

Cassazione Penale n.40301 del 31.10.2024

22 novembre 2024

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