Recensiamo la sentenza della Corte di Cassazione Penale sul tema della natura dell’attività di esaltazione delle impronte papillari.
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Nel suo ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, il ricorrente eccepiva che il Tribunale aveva errato nell’affermare – dapprima – che l’esaltazione delle impronte papillari è attività tecnica che non rientra negli accertamenti tecnici irripetibili da eseguirsi con le garanzie di cui all’art. 360 cod. proc. pen. e nel sostenere, poi, che, in ogni caso, nessuna notifica fosse dovuta all’indagato poiché per tale reato si stava procedendo contro ignoti.
Sotto tale profilo, in particolare, avrebbe errato il provvedimento nel sostenere che non vi fossero indizi nei confronti dell’indagato nel momento in cui venne rinvenuta l’arma, poiché tale rinvenimento discendeva dalla perquisizione effettuata presso l’abitazione dello Iannelli
In ogni caso, anche a volere ritenere che si trattasse di accertamento urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 354 cod proc pen, il difensore della persona indagata avrebbe avuto comunque il diritto di assistere, mentre nello specifico non venne avvisato. Ribadiva, dunque, l’eccezione di inutilizzabilità dell’accertamento delle impronte papillari.
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Il motivo è stato ritenuto infondato.
La Cassazione, sul punto, procede all’inquadramento dell’attività tecnica al fine di verificare la disciplina applicabile al caso concreto.
L’attività di esaltazione delle impronte digitali mediante tecniche, anche complesse, che utilizzano diverse metodologie e prodotti chimici per la loro individuazione e la successiva evidenziazione e fissazione non è assoggettata alla disciplina prevista per gli accertamenti non ripetibili, rientrando tra le operazioni di prelievo e messa in sicurezza del reperto, prodromiche all’analisi tecnicocomparativa. (Sez. 5 -, Sentenza n. 15623 del 09/02/2021 Ud. (dep. 26/04/2021 ) Rv. 280907 – 01.
Ed ancora, l’attività di individuazione e rilevamento delle impronte dattiloscopico-papillari, ritenute operazioni urgenti non ripetibili di natura meramente materiale, per tale motivo ricomprese nella disciplina di cui all’art. 354, comma secondo, cod. proc. pen. e non in quella concernente gli accertamenti tecnici non ripetibili di cui agli artt. 359 e 360 cod. proc. pen., i quali presuppongono attività di carattere valutativo su base tecnico-scientifica ed impongono il rispetto del contraddittorio e delle correlate garanzie difensive (Sez. 2, n. 45751 del 8/9/2016, Siino, Rv. 268165; Sez. 4, n. 38544 del 25/6/2008, Sparer, Rv. 241022).
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La disciplina degli accertamenti tecnici non ripetibili riguarda l’attività di accertamento tecnico probatorio fatta su cose soggette a modificazione, dovendo intendersi tale caratteristica di “modificabilità” sia di per sé (causata dal semplice passaggio del tempo), sia per la tipologia di accertamento svolto sul reperto (che implica la distruzione o la consistente dispersione del reperto o la sua irreversibile alterazione qualitativa).
Diversamente, l’attività operativa di prelievo di campioni, ivi compresa la sua propaggine necessaria quale è, nel caso di specie, l’attività di individuazione dell’oggetto da esaminare, attraverso operazioni di esaltazione chimico-fisica delle impronte, si risolve in un’attività che si connota, certo, per l’adozione di tecniche elaborate e complesse, ma rimane pur sempre nell’ambito della fase di prelievo e messa in sicurezza del reperto, attività quest’ultima che, sebbene possa assumere carattere di irripetibilità, non è coperta dalle garanzie procedimentali previste dall’art. 360 cod. proc. pen., in combinato disposto con il precedente art. 359, per gli accertamenti irripetibili, le quali si riferiscono – appunto – all’accertamento probatorio, all’esame sul reperto, che nel caso di specie è costituito dall’impronta esaltata.
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La modalità di acquisizione del campione utilizzata per acquisire ed isolare l’impronta vale a rendere ancor più facilmente ripetibile il successivo accertamento, rispetto al quale va valutata la ripetibilità e che consiste nella sua comparazione, quest’ultima pacificamente ripetibile, poiché l’impronta, siccome esaltata, conserva nel tempo le proprie caratteristiche e può essere sottoposta agevolmente a nuovi, ripetuti esami.
Deve affermarsi, pertanto, che l’attività di esaltazione delle impronte digitali, mediante tecniche anche complesse che utilizzano diverse metodologie e prodotti chimici per la loro individuazione e la successiva evidenziazione e fissazione, costituisce una fase prodromica all’accertamento tecnico-comparativo e rientrante nelle operazioni di prelievo e messa in sicurezza del reperto, sicchè non è assoggettata alla disciplina prevista per gli accertamenti non ripetibili.
Conseguenza immediata e diretta di tale principio è la non applicabilità all’attività in esame delle garanzie dell’art. 360 cod proc pen, bensì della disciplina degli artt. 354- 356 cod proc pen, in ragione della quale il difensore dell’indagato, pur non avendo alcun diritto ad essere avvisato della effettuazione di tali operazioni, può assistervi.
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Ciò comporta che, ai sensi del combinato disposto degli artt, 356 codproc,pen i e 114 disp„ att, cod., proc, pen, la polizia giudiziaria avrebbe dovuto avvisare la persona sottoposta alle indagini, se presente, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
Nel momento in cui vennero poste in essere le attività di rilievo ed esaltazione delle impronte papillari non vi era ancora alcun indagato, poiché – come ribadito molto chiaramente nel provvedimento impugnato – l’interessato era stato sottoposto a misura per detenzione di sostanze, mentre l’arma era stata rinvenuta in un terreno limitrofo, pertanto, fino all’acquisizione del risultato del confronto delle impronte papillari, nessun elemento neppure indiziario ricollegava tale oggetto all’imputato.
Ciò comporta che, in assenza di persona sottoposta alle indagini, non sorge alcun diritto dell’indagato, non ancora individuato, appunto, all’avviso circa la possibilità di farsi assistere dal difensore.
Nel provvedimento impugnato sono ben chiarite, inoltre, le ragioni per cui al momento del rinvenimento dell’arma e fino all’acquisizione dei risultati delle impronte si stesse procedendo contro ignoti.
Cassazione Penale 38633 del 21.10.2024
15 novembre 2024










