La sentenza della Corte di Cassazione penale richiama i principi della portata probatoria della verifica dattiloscopica.
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La Corte di appello riformava la sentenza di assoluzione pronunciata dal Gip e condannava l’imputato per il reato di rapina.
Proponeva ricorso per cassazione l’imputato deducendo un unico motivo di ricorso vale a dire la supposta nullità della sentenza per violazione di legge e violazione di norme processuali, ritenendo non sufficiente a fondare la dichiarazione di responsabilità la prova scientifica, ovvero l’impronta rinvenuta sul casco e del tutto compatibile con il dito anulare del ricorrente.
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Il ricorso è stato ritenuto inammissibile e, in tale sede, evidenziata la portata probatoria della verifica dattiloscopica.
Osserva la Cassazione che la Corte di appello, nell’affermare la responsabilità del ricorrente, ha adeguatamente e compiutamente motivato, in modo approfondito e rafforzato, applicando il principio di diritto in tema di portata e rilevanza della prova scientifica e dattiloscopica, secondo il quale la verifica dattiloscopica è dotata di piena efficacia probatoria senza bisogno di elementi sussidiari di riscontro, purché sia individuata la sussistenza di almeno 16 punti caratteristici uguali (Sez. 2, n. 46410 del 15/10/2014, Frachea, Rv. 261049-01; Sez. 5, n. 4595 del 13/02/2024, Sessa n.m.; Sez. 5, n. 54493 del 28/09/2018, Rv. 274167-01; Sez. 1, n. 18682 del 17/04/2008, Pisano, Rv. 240192- 01; Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, Piras).
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Nel caso di specie, gli indizi emersi in esito all’istruttoria dibattimentale sono stati ritenuti caratterizzati da certezza, gravità e concordanza ed idonei a fornire la prova compiuta del delitto ascritto, secondo le specifiche considerazioni evidenziate dalla Corte di appello.
Secondo la Suprema Corte, la sentenza d’appello offre ampia dimostrazione dell’incompletezza e dell’incoerenza delle argomentazioni spese dai giudici di primo grado.
Con analisi critica, seguita da completa motivazione, la stessa si sovrappone, con argomentazioni logiche e del tutto prive di aporie, a quella del primo giudice.
La ricostruzione offerta dalla Corte di appello, anche tenuto conto della precisione di tale dato e dell’accesso al rito abbreviato, collegata alla portata probatoria della verifica dattiloscopica (Sez.1, n. 8367 del 09/02/2022, Dante, non massimata) non risulta in alcun modo minata dalle allegazioni difensive, che sul punto si caratterizzano anche per estrema genericità nella articolazione del motivo di ricorso.
Cassazione Penale n.41964 del 15.11.2024
28 novembre 2024










