Recensiamo la sentenza della Cassazione Penale in tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e la rilevanza dell’assenza di valide giustificazioni ai fini del giudizio di responsabilità.
In particolare, la “L’omessa prospettazione da parte dell’imputato di una ricostruzione alternativa e plausibile dei fatti in addebito, pur non potendo essere valutata come prova a carico, ben può essere valorizzata dal giudice come argomento di supporto dell’assenza di ipotesi suscettibili di minare il giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio già espresso sulla base delle prove acquisite”.
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Un imputato veniva condannato per la contravvenzione prevista dall’art. 707 c.p., a mente della quale “Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi l’attuale destinazione, è punito con l’arresto da sei mesi a due anni”.
In punto di fatto, l’imputato era stato controllato mentre era alla guida di un’autovettura in cui le forze dell’orine rinvennero, a seguito di un controllo, molteplici arnesi da scasso occultati nel cofano motore.
Nessuna giustificazione veniva fornita in ordine al possesso di quegli oggetti, tra l’altro occultati; l’imputato non fornì alcuna giustificazione nemmeno in merito alla sua presenza in quell’ora e in quel luogo.
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L’imputato ricorreva per cassazione sostenendo che gli elementi probatori utilizzati per la decisione fossero inidonei a dimostrare la sua responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.
Non solo, lamentava delle carenze nelle indagini preliminari in cui era stato omesso, a suo avviso, uno specifico accertamento in ordine alla natura dei rapporti intercorrenti tra il ricorrente e la società cooperativa proprietaria del veicolo.
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Un caso da manuale: le forze dell’ordine trovarono degli oggetti da scasso e, non avendo ricevuto alcuna giustificazione ragionevole sul perché del possesso, aveva redatto una comunicazione di notizia di reato per la fattispecie ex art. 707 c.p.
L’imputato lamenta che le indagini dovevano essere più approfondite.
Per la Cassazione, il ricorso non coglie nel segno.
Il Collegio rammenta che ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 707 c.p. §(possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli) è sufficiente il possesso o l’immediata disponibilità di attrezzi da scasso, incombendo all’imputato l’obbligo di dare una seria giustificazione della destinazione attuale e lecita degli strumenti rinvenuti.
Il fatto era chiaro:
. era stata l’accertata disponibilità in capo all’imputato di una pluralità di arnesi atti allo scasso prontamente utilizzabili in relazione al luogo dove erano custoditi (vano motore della vettura nella sua disponibilità);
. l’imputato era un pregiudicato per reati determinati da motivi di lucro;
. non fu addotta alcuna valida giustificazione, dacché era stato spiegato, né al momento del controllo, né successivamente, i motivi per cui fosse alla guida della vettura di proprietà della cooperativa, l’occasione del viaggio e la destinazione lecita degli attrezzi rinvenuti nel cofano motore.
Dunque, basta il silenzio dell’imputato per riversare sull’Autorità giudiziaria l’obbligo di dimostrare l’assenza di valida giustificazione?
Per la Cassazione la risposta riposa su ciò che potremmo definire una “finezza giuridica” (si perdoni il termine non tecnico, ma che rende l’idea).
La Corte ribadisce che “l’omessa prospettazione da parte dell’imputato di una ricostruzione alternativa e plausibile dai fatti in addebito, pur non potendo essere valutata come prova a carico, ben può essere valorizzata dal giudice come argomento di supporto della assenza di ipotesi suscettibili di minare il giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio già espresso sulla base delle prove acquisite“.
Pertanto, il silenzio dell’imputato – lungi dall’essere una vera e propria prova a carico – rafforza il compendio probatorio raccolto in sede di istruzione probatoria, permettendo di ritenere superato il vaglio dell’oltre ragionevole dubbio.
Il ricorso veniva dichiarato inammissibile.
Cassazione Penale n.39119 del 24.10.2024
5 novembre 2024










