Recensiamo la sentenza della Corte di Cassazione civile in tema di presunzioni semplici e convincimento del giudice.
La Corte di Appello, nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stato giudicato legittimo il licenziamento disciplinare intimato il 24 febbraio 2020 per aver “postato sulla pagina Facebook del collega …..una serie di commenti ingiuriosi e minacciosi nei confronti della dirigenza aziendale ed in particolare del sig. ….”.
La Corte, in sintesi, ha ritenuto dimostrato: “che i post ingiuriosi e minacciosi… sono apparsi sulla pagina Facebook del ….., che all’epoca era ‘amico di Facebook’ del ….. e sono poi stati cancellati non dal …. – e quindi evidentemente dall’autore dei post medesimi; che di essi sono stati fatti screenshot la cui genuinità è stata confermata da tutti i testi escussi; che essi provenivano da un profilo Facebook con nome, cognome e foto del …..; che il tentativo del ….. di dimostrare una sottrazione di profilo non ha avuto esito positivo, essendo stato archiviato il relativo procedimento di indagine”.
Ha aggiunto che, “a fronte di questo impianto probatorio che, benché indiziario, appare grave, preciso e concordante, il ….. ha formulato una ipotesi alternativa molto meno plausibile (il furto di profilo), resa ancora meno plausibile dalla postuma cancellazione delle frasi e dello stesso link di ‘amicizia’ col ….”.
*
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il soccombente con un unico motivo in cui si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., censurando la sentenza impugnata “per violazione dei principi di presunzione semplice e di ripartizione dell’onere della prova, avendo il Giudice a quo sostanzialmente attribuito valore presuntivo della paternità di un post Facebook al solo fatto di essere quel post apparso sotto un determinato nominativo ed avendo onerato il lavoratore di comprovare la propria estraneità al fatto oggetto della incolpazione”.
*
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
Premette la Cassazione che l’accertamento in concreto della riferibilità o meno del post contestato al ….. investe inevitabilmente una quaestio facti che può essere sindacata dalla Corte di legittimità nei ristretti limiti in cui può esserlo ogni accertamento di fatto.
Con riferimento al tema delle presunzioni semplici, prosegue la Cassazione affermando che le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l’attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione.
Spetta quindi al giudice del merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo processo logico, apprezzarne la rilevanza, l’attendibilità e la concludenza al fine di saggiarne l’attitudine, anche solo parziale o potenziale, a consentire inferenze logiche (cfr. Cass. n. 10847 del 2007; Cass. n. 24028 del 2009; Cass. n. 21961 del 2010) e compete sempre al giudice del merito procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari precedentemente selezionati ed accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione, e non piuttosto una visione parcellizzata di essi, sia in grado di fornire una valida prova presuntiva tale da ingenerare il convincimento in ordine all’esistenza o, al contrario, all’inesistenza del fatto ignoto (Cass. n. 28772 del 2022; Cass. n. 20540 del 2023).
*
La delimitazione del campo affidato al dominio del giudice del merito consente innanzi tutto di escludere che chi ricorre in cassazione in questi casi possa limitarsi a lamentare – come nel caso che ci occupa – che il singolo elemento indiziante sia stato male apprezzato dal giudice o che sia privo di per sé solo di valenza inferenziale o che comunque la valutazione complessiva non conduca necessariamente all’esito interpretativo raggiunto nei gradi inferiori (v., per tutte, Cass. n. 29781 del 2017).
Essendo compito istituzionalmente demandato al giudice del merito selezionare gli elementi certi da cui “risalire” al fatto ignorato, i quali presentino una positività parziale o anche solo potenziale di efficacia probatoria, nonché l’apprezzamento circa l’idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, l’esito dell’operazione si sottrae al controllo di legittimità (in termini, Cass. n. 16831 del 2003; Cass. n. 26022 del 2011; Cass. n. 12002 del 2017; di recente: Cass. n. 9054 del 2022), salvo che esso non si presenti intrinsecamente implausibile tanto da risultare meramente apparente.
Pertanto, chi censura un ragionamento presuntivo o il mancato utilizzo di esso non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio (in termini, Cass. n. 10847/2007 cit.; più di recente v. Cass. n. 1234 del 2019) e, nel vigore del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014.
Cassazione Civile n.27601 del 24.10.2024
7 novembre 2024










