La sentenza della Corte di Cassazione penale affronta il tema della responsabilità 231 della società unipersonale.
Il caso nasce da un contesto in cui il Tribunale aveva affermato la responsabilità 231 della società unipersonale in relazione all’illecito di cui agli artt. 5 e 25- undecies, comma 2 lett. f), d.lgs. n. 231 del 2001, contestato alla predetta società con riferimento al traffico illecito di rifiuti ascritto in concorso al socio unico e legale rappresentante della società.
La Corte di appello ha confermato la responsabilità 231 della società unipersonale.
La società ha proposto ricorso sostenendo che la società costituiva in realtà la continuazione dell’impresa familiare facente capo al padre della ricorrente, ed era stata costituita proprio a seguito del decesso di quest’ultimo.
Non poteva pertanto dirsi sussistente un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici, nella società, tale da potersi distinguere dagli interessi della socia e legale rappresentante.
*
La Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, ricordando che «in tema di responsabilità da reato degli enti, le società unipersonali a responsabilità limitata rientrano tra gli enti assoggettati alla disciplina dettata dal d.lgs. 9 giugno 2001, n. 231, essendo, a differenza delle imprese individuali, soggetti giuridici autonomi, dotati di un proprio patrimonio e formalmente distinti dalla persona fisica dell’unico socio».
Il passaggio è tratto dalla sentenza Sez. 6, n. 45100 del 16/02/2021, la quale ha precisato in motivazione, che nell’accertamento della responsabilità 231 della società unipersonale occorre verificare se sia individuabile un interesse sociale distinto da quello dell’unico socio, tenendo conto dell’organizzazione della società, dell’attività svolta e delle dimensioni dell’impresa, nonché dei rapporti tra socio unico e società.
*
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo di tali insegnamenti, valorizzando da un lato l’organizzazione societaria, tutt’altro che rudimentale ed evanescente come comprovato dalla presenza di 11 dipendenti e di un altro soggetto, oltre alla socia unica e legale rappresentante, investito di funzioni di amministratrice della società.
D’altro lato, è stato posto in rilievo il fatto che la socia unica e legale rappresentante, in posizione apicale, non aveva agito nell’interesse proprio o di terzi, “poiché l’accettazione in impianto di rifiuti che avrebbe dovuto allontanare provocava alla sua società un rilevante guadagno”.
Il Tribunale è giunto alle medesime conclusioni sottolineando, altresì, che proprio il subentro della società aveva reso “palese come i centri di interesse, dapprima unificati nella persona della socia unica e legale rappresentante quale titolare dell’omonima impresa individuale, si siano duplicati con l’avvento dell’ente anche al fine di una crescita imprenditoriale dell’attività, tanto che la stessa risulta tuttora attiva, nonostante le vicende processuali che hanno colpito le persone fisiche”.
Cassazione n.42611 del 21.11.2024
27 novembre 2024










